Confisca per sproporzione e strumentalità dei telefoni nei reati di stupefacenti (Cass. pen. n. 9454/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di patteggiamento per il reato di detenzione o trasporto di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell’imputato non può fondarsi sull’art. 240 cod. pen. né sull’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, che presuppongono un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato contestato (cessione), non essendo il denaro profitto o prodotto della mera detenzione o del mero trasporto. La confisca del denaro può essere disposta, invece, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione), in presenza dei seguenti requisiti: a) condanna per uno dei reati-spia elencati dalla norma; b) titolarità o disponibilità di beni in valore sproporzionato al reddito dichiarato; c) mancata giustificazione della loro origine lecita; d) ragionevole connessione temporale tra l’accumulo patrimoniale e il reato-spia, dovendo il giudice verificare che il fatto di reato non sia isolato o occasionale. Quanto alla confisca facoltativa dei telefoni cellulari, il giudice deve motivare in concreto la sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene e il reato, non essendo sufficiente la formula astratta della prevenzione di ulteriori reati. Il provvedimento che disponga tali confische in assenza di adeguata motivazione è viziato e deve essere annullato con rinvio.
Il Fatto
Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione o trasporto di 207,32 grammi di cocaina, e ha disposto la confisca della somma di euro 1.750,00 (rinvenuta presso l’abitazione) e di due telefoni cellulari, senza specificare le ragioni della confisca. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 240-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, contestando l’assenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato di mera detenzione, e la mancata motivazione sulla confisca dei telefoni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni. Ha preliminarmente precisato che, non risultando dal testo della sentenza che la confisca fosse stata oggetto di accordo tra le parti, il provvedimento è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto alla confisca del denaro, la Corte ha escluso che essa potesse fondarsi sull’art. 240 cod. pen. o sull’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, applicabili all’ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti, non sussistendo, nel caso di mera detenzione o trasporto, il necessario nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato. Ha richiamato i requisiti della confisca per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., che richiede la condanna per un reato-spia, la titolarità di beni in valore sproporzionato al reddito dichiarato, la mancata giustificazione della loro origine lecita e una ragionevole connessione temporale tra l’accumulo patrimoniale e il reato-spia. Ha sottolineato che la Corte costituzionale (sent. n. 166/2025) ha precisato che la confisca per sproporzione non deve essere disposta quando il fatto di reato appaia isolato o occasionale, rimanendo in tal caso falsificata la presunzione di origine criminosa dei beni. Ha quindi rilevato che il giudice di merito non aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza di tali presupposti, non avendo verificato la sproporzione del denaro rispetto ai redditi dichiarati né la non occasionalità del reato, e non avendo posto in condizione l’imputato di giustificare la provenienza lecita del denaro.
Quanto alla confisca dei telefoni cellulari, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., richiede che il giudice motivi in concreto la sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene e il reato, valutando il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito e le modalità di realizzazione di quest’ultimo, non essendo sufficiente la formula astratta della prevenzione di ulteriori reati. Ha rilevato che il giudice di merito si era limitato a disporre la confisca dei telefoni senza alcuna motivazione sul loro effettivo utilizzo nella commissione del reato. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alle due confische, con rinvio al Tribunale di Padova per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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