Continuazione tra omicidi di camorra richiede programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. I n. 32583 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità. La prova di tale congiunta previsione va ricavata da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante. Il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico, occorrendo l’individuazione, fin dal primo episodio, dei successivi illeciti almeno nelle loro connotazioni fondamentali. Quando la richiesta investa reati commessi nel medesimo contesto associativo, non basta che i delitti rientrino nell’attività del sodalizio o siano finalizzati al suo rafforzamento: occorre che ciascuno risulti programmato, almeno a grandi linee, al momento iniziale della determinazione criminosa. La fungibilità della vittima, lungi dal dimostrare l’unitarietà del disegno, ne accentua il difetto di specificità.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza con cui si chiedeva di applicare la disciplina del reato continuato in relazione a due omicidi aggravati, giudicati con due sentenze irrevocabili della Corte d’assise d’appello di Napoli. Entrambi i fatti erano maturati nel contesto della faida tra clan camorristici per la supremazia sul territorio.
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo l’esistenza di tutti gli indici sintomatici dell’unicità del disegno criminoso: omogeneità dei reati, prossimità temporale e spaziale, identità del contesto soggettivo e comune finalità di agevolazione del sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure si risolvono in una non consentita sollecitazione a rivalutare il merito e nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli indici fattuali già apprezzati dal giudice dell’esecuzione, a fronte di una motivazione adeguata, coerente e immune da evidenti fratture logiche.
La Sezione ricostruisce le coordinate ermeneutiche consolidate. L’unicità del disegno criminoso esige l’anticipata e unitaria ideazione dei reati, provata tramite indici esteriori significativi (Sez. 4 n. 16066 del 2009). Non rileva un programma delinquenziale generico: serve l’individuazione dei successivi illeciti nelle loro connotazioni fondamentali (Sez. 1 n. 37555 del 2016). In sede esecutiva occorre una approfondita verifica di concreti indicatori, non essendo sufficiente valorizzarne taluno se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea (Sez. U n. 28659 del 2017).
Con specifico riguardo ai reati commessi nel medesimo contesto associativo, la Corte richiama il principio secondo cui l’unicità del disegno tra reato associativo e reati fine è configurabile solo se questi ultimi siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento dell’ingresso nel sodalizio (Sez. 1 n. 1534 del 2018; Sez. 1 n. 23818 del 2020).
Il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione di tali coordinate, valorizzando come il secondo omicidio, commesso a distanza di circa due anni dal primo, fu determinato da ragioni contingenti, non conoscibili né programmabili al momento del primo fatto. Il dato è stato apprezzato non isolatamente, ma quale indice dell’autonomia della successiva risoluzione criminosa, in difetto di elementi concreti sulla previa ideazione della seconda eliminazione.
Il ricorrente sovrappone il movente, la comune finalità agevolatrice e l’inserimento nel medesimo contesto camorristico alla diversa nozione di unicità del disegno criminoso. Tale sovrapposizione non è consentita: il contesto di faida e l’omogeneità del titolo sono valutabili, ma non decisivi, ove non convergano nella dimostrazione di una originaria programmazione unitaria. La tesi difensiva evoca un automatismo escluso dalla giurisprudenza, che trasformerebbe il generico programma dell’associazione in un disegno unitario idoneo ad assorbire ogni futura autonoma determinazione omicidiaria. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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