Continuazione: omogeneità e contiguità non bastano senza unitaria ideazione (Cass. pen. Sez. I n. 26090 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, un’approfondita e rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, unitamente alla contiguità spazio-temporale degli illeciti, costituisce solo un indice rivelatore che, di per sé, non consente di ritenere gli illeciti frutto di un’unica deliberazione di fondo. Il giudice di merito può escludere l’identità del disegno criminoso valorizzando la diversità dell’oggetto e delle persone offese, ove la difesa non offra elementi specifici attestanti l’originaria ideazione volitiva. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, congrua, priva di vizi logici e travisamenti di fatto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con cui la difesa aveva chiesto, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna. Si trattava, in particolare, di rapine aggravate e di reati connessi, commessi in un arco temporale breve e nel medesimo contesto territoriale.

Il giudice dell’esecuzione escludeva che l’identità del disegno criminoso potesse desumersi dalla sola analogia dei singoli reati o dall’unicità del fine perseguito, ritenendo necessari specifici elementi dimostrativi dell’originaria ideazione. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Sez. I dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017. Il riconoscimento della continuazione esige una verifica rigorosa: occorre accertare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.

La Corte ribadisce che l’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono solo alcuni degli indici rivelatori di una scelta delinquenziale, ma non provano, da sole, che gli illeciti derivino da un’unica determinazione volitiva risalente. La ratio dell’istituto impone di riscontrare l’iniziale previsione di più azioni criminose e l’elaborazione di un programma di massima, ancorché bisognoso di specifiche volizioni in fase attuativa.

Il riscontro degli elementi utili a stabilire l’unicità del disegno criminoso — causali, modalità della condotta, sistematicità delle azioni — è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata e congrua. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha valorizzato la diversità dell’oggetto e delle persone offese, escludendo l’unitarietà dell’ideazione, senza che la difesa abbia offerto elementi specifici contrari.

Il ricorrente oppone, secondo la Corte, una mera alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita in sede di legittimità. Il provvedimento impugnato non si discosta dai principi richiamati e resiste alle criticità logiche dedotte. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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