Inammissibile il ricorso generico contro l’ordinanza di sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. III n. 29211 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva in una contestazione generica del provvedimento impugnato, priva di qualsiasi confronto critico con la motivazione adottata, è inammissibile. La censura formulata con stereotipate formule di doglianza, astrattamente riferibili a qualsiasi provvedimento, non assolve l’onere di specificità che l’art. 606 cod. proc. pen. impone. L’indagata destinataria del sequestro preventivo per equivalente, ai sensi dell’art. 12-bis d. lgs. n. 74/2000, in caso di incapienza della società rappresentata, è potenziale soggetto inciso dalla misura cautelare reale e ha interesse a impugnare.
Il Fatto
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata emetteva, in data 22 gennaio 2026, un decreto di sequestro preventivo in relazione al delitto di cui agli artt. 10-quater e 2 d. lgs. n. 74/2000. L’indagata proponeva istanza di riesame e il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 marzo 2026, la rigettava.
Avverso tale ordinanza l’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lettere a), b), c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando una motivazione meramente apparente, l’omessa considerazione delle doglianze difensive e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare, in contrasto con le conclusioni del Procuratore generale, che aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità. Il Collegio ritiene invece sussistente l’interesse all’impugnazione dell’indagata: la stessa, in caso di incapienza della società che rappresenta, risulta destinataria del provvedimento di sequestro per equivalente ai sensi dell’art. 12-bis d. lgs. n. 74/2000 ed è quindi potenziale soggetto inciso dalla misura cautelare reale.
Superata questa premessa, la Corte esamina l’unico motivo di ricorso e lo ritiene inammissibile. La censura si risolve in una contestazione assolutamente generica dell’ordinanza impugnata, priva di qualsiasi confronto critico con la stessa.
Il Collegio sottolinea che nessuna reale critica viene proposta al provvedimento, che vada al di là di stereotipate formule di doglianza, le quali avrebbero potuto attagliarsi a qualsiasi provvedimento. Manca dunque il necessario confronto tra la motivazione adottata dal Tribunale del riesame e le ragioni del ricorrente.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Ne deriva, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e ritenuto che non vi sia ragione di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte dispone il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28 aprile 2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
Nota della Redazione
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