La locale di ‘ndrangheta delocalizzata come gemmazione della casa madre (Cass. pen. Sez. 1 n. 15600 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito ha i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo il limite di non ripetere il percorso logico censurato e l’obbligo di conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità. In materia di associazione di tipo mafioso, l’articolazione periferica di un sodalizio storico, sorta per “gemmazione” in un territorio diverso da quello d’origine, può ritenersi configurabile anche in difetto di prova di una forza intimidatrice propria ed esteriorizzata, qualora risulti il collegamento organico e funzionale con la casa madre e ne replichi il modulo organizzativo, riproducendo la fama criminale del sodalizio di riferimento. Ai fini del concorso esterno in associazione mafiosa, la condotta dell’esponente politico che, in cambio di sostegno elettorale, metta stabilmente a disposizione la propria carica per gli interessi del gruppo, costituisce un contributo “percepibile” al rafforzamento dell’organizzazione, la cui efficacia causale va verificata con accertamento ex post.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Quinta sezione penale, aveva riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Aosta nei confronti di alcuni imputati, riqualificando per uno di essi il reato associativo in quello di cui all’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.; aveva altresì assolto un’ex assessora comunale dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza di rinvio aveva ricostruito la locale di ‘ndrangheta operante in Valle d’Aosta non come una “neoformazione”, ma come la “gemmazione” di una più antica struttura delocalizzata, attiva sul territorio sin dagli anni ’70-’80 e collegata alla ‘ndrina di San Luca.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione gli imputati condannati, deducendo il mancato rispetto dei principi fissati nella sentenza rescindente, e il Procuratore generale, censurando l’assoluzione dell’esponente politica.
La Motivazione della Corte
La Prima sezione penale, nel valutare i motivi di ricorso, ha delineato i limiti cognitivi del giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione. In tale evenienza, il giudice di merito è chiamato a un nuovo e completo esame del materiale probatorio, condividente il divieto di reiterare il percorso logico già censurato e l’obbligo di attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità.
Con specifico riferimento al reato associativo, la Corte ha affermato che i principi sulla necessità di dimostrare l’esteriorizzazione di una forza intimidatrice propria si riferiscono alle “neoformazioni” operanti in territori vergini. Diverso è il caso delle strutture sorte per “gemmazione” da una locale già radicata, che costituiscono una propagazione diretta dell’organizzazione madre e della sua capacità di condizionamento. Per queste ultime, la configurabilità dell’art. 416-bis cod. pen. richiede la prova del collegamento organico e funzionale con la casa madre, ma non anche la dimostrazione di una specifica capacità intimidatoria maturata sul campo.
Proprio su questo punto la motivazione della sentenza impugnata è risultata carente: la Corte territoriale non aveva compiutamente dimostrato la continuità temporale tra la locale storica e quella contestata, lasciando scoperto uno iato di diversi anni e non specificando gli elementi probatori da cui desumere il collegamento con la ‘ndrina calabrese di riferimento. L’utilizzo del giudicato penale ex art. 238-bis cod. proc. pen. è stato ritenuto legittimo, ma non esclusivo, dovendo concorrere con altri elementi di riscontro, non compiutamente indicati.
Quanto alla posizione dell’ex assessora, la Corte ha ravvisato un’evidente contraddittorietà nella motivazione assolutoria. La sentenza impugnata aveva dato atto di una costante e ingiustificata interlocuzione tra l’imputata e il vertice della locale, nonché di condotte – tra cui il favorire gli interessi di soggetti legati al sodalizio e il ricevere pressioni da inoltrare per condizionare l’azione di un collega di giunta – che si sostanziavano in un concreto ausilio al programma di infiltrazione nelle istituzioni pubbliche, obiettivo qualificante dell’associazione. La Corte ha escluso che il contributo del concorrente esterno debba necessariamente tradursi in un risultato materiale e tangibile, essendo sufficiente che la condotta, valutata ex post, si riveli un “ingrediente effettivo” per il conseguimento degli scopi del sodalizio, come nel caso della stabile messa a disposizione di un pubblico ufficiale.
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Nota della Redazione
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