Ne bis in idem cautelare e reati associativi: confronto tra incolpazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 26087 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ne bis in idem cautelare e reati associativi ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il giudice del riesame, investito dell’eccezione, non può limitarsi al dato letterale dell’incolpazione, ma deve confrontare le due incolpazioni cautelari, acquisendo, se necessario, gli atti del diverso procedimento. Rileva, a tal fine, l’incolpazione cautelare che ha sorretto la prima richiesta di misura e non la modifica dell’imputazione operata dal pubblico ministero in sede di udienza preliminare, stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale, fino alla sentenza di primo grado che, a norma dell’art. 300 cod. proc. pen., esplica efficacia anche sul procedimento de libertate. Il “medesimo fatto” va accertato secondo il criterio dell’identità storico-naturalistica, con corrispondenza nella condotta, nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta, ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, con sospensione dell’esecuzione sino alla definitività del provvedimento. Il procedimento lo vede indagato quale partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in prevalenza cocaina, ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del ne bis in idem cautelare: per i medesimi fatti era stata già richiesta, in altro procedimento, misura cautelare respinta, avendo ad oggetto il medesimo reato associativo riferibile a un sodalizio operante dal 2020 con condotta permanente, nello stesso contesto spazio-temporale e facente capo al medesimo soggetto. Il Tribunale avrebbe ritenuto di poter emettere la misura sul presupposto della non sovrapponibilità temporale delle due associazioni, desunta dalla modifica dell’imputazione operata dal pubblico ministero in udienza preliminare.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il “giudicato cautelare” come preclusione operante allo stato degli atti e in relazione alle sole questioni esplicite o implicite, non rigida né assoluta, cedevole di fronte alla sopravvenienza di fatti nuovi. Con riferimento al pubblico ministero, il giudicato cautelare negativo impedisce di presentare una nuova domanda cautelare per ottenere, sui medesimi fatti e sulla base dei medesimi elementi probatori, l’identico provvedimento già rifiutato o annullato, senza aver esperito i rimedi impugnatori.
Il Collegio ritiene non corretta la motivazione del riesame che ha confutato l’eccezione richiamando la modifica dell’imputazione quanto al tempo di consumazione. Il giudice del gravame cautelare è incorso in un errore di tipo metodologico: suo compito primario era, al di là del dato letterale dell’incolpazione, confrontare le due incolpazioni cautelari, sulla prima essendosi consolidato il giudicato cautelare, per stabilire l’ambito di estensione spaziale e cronologica delle due associazioni. Se non disponeva degli atti del diverso procedimento, doveva acquisirli.
Rileva, ai fini della verifica, l’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, non la modifica dell’imputazione in udienza preliminare, stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale, fino alla sentenza di primo grado che, a norma dell’art. 300 cod. proc. pen., esplica efficacia anche sul procedimento de libertate. Le vicende del processo principale potranno avere refluenza decisionale solo con l’emanazione della sentenza di primo grado.
Nella specie dei reati associativi la verifica deve essere ancora più concreta: non basta osservare che si tratti di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale. Occorre accertare quali segmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo riguardi una prosecuzione successiva o una diversa organizzazione criminale. Il criterio è quello dell’identità storico-naturalistica del fatto, come fissato da Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005 e ribadito da Corte costituzionale n. 200/2016. Il primo motivo è pertanto fondato nei limiti precisati; i rimanenti profili del secondo motivo restano assorbiti, refluendo la questione sulla gravità complessiva del fatto. L’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, sezione per il riesame.
Nota della Redazione
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