Continuazione e ricettazione di autovettura: serve prova del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 39651 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede la prova di un’originaria e unitaria progettazione dei comportamenti criminosi, non potendosi desumere l’identità del disegno criminoso dal semplice dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei. L’apprezzamento degli elementi indiziari, quali l’omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale e le modalità di esecuzione, è riservato al giudice di merito, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione plausibile e scevra da vizi logici. In particolare, il mero utilizzo di una chiave elettronica codificata per sottrarre un’autovettura parcheggiata non costituisce indizio univoco della preordinazione della condotta di ricettazione rispetto a quella di furto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati oggetto di due sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 21 maggio 2025.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione: il giudice dell’esecuzione non avrebbe valorizzato gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, ossia l’omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha rilevato che nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcun argomento difensivo o circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati dal giudice dell’esecuzione.
Il ricorrente, secondo la Corte, propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati, mentre il giudice di merito ha preso le mosse da un’accurata analisi delle condotte accertate nelle sentenze irrevocabili e, seguendo un plausibile percorso logico, ha concluso che nessun indizio univoco della preordinazione della condotta di ricettazione unitamente a quella di furto può ricavarsi dal solo dato dell’utilizzo di una chiave elettronica codificata per sottrarre un’autovettura occasionalmente parcheggiata presso un ipermercato.
La Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena.
Quanto al sindacato di legittimità, la Corte ha ribadito che eccede dai limiti di cognizione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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