Riparazione ingiusta detenzione e colpa grave ostativa da frequentazioni ambigue (Cass. pen. Sez. 4 n. 5033 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve fondare la deliberazione su fatti concreti e precisi, valutando ex ante la condotta del richiedente con iter logico motivazionale autonomo rispetto al giudizio di merito. Non deve stabilire se la condotta integri un reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, anche per errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. È gravemente colposa la condotta imprudente o negligente che, secondo l’id quod plerumque accidit, crei una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. Nei reati associativi integra la condizione ostativa la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio, mantenendo frequentazioni ambigue idonee a far sospettare un coinvolgimento nelle attività illecite.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 26 giugno 2025, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un soggetto che, dopo una condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., era stato assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile. All’istante è stata liquidata la somma complessiva di € 472.866,26 per la detenzione sofferta per 1625 giorni in regime di custodia cautelare in carcere e 92 giorni agli arresti domiciliari, nel periodo tra il 28 settembre 2015 e il 9 giugno 2020.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condotta gravemente ostativa e alla liquidazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte territoriale ha sovrapposto il piano del giudizio assolutorio con quello del giudizio di riparazione. I giudici di merito hanno argomentato che le condotte dell’istante, futuro genero del capo cosca di Gioia Tauro, non potevano fondare un giudizio di condanna, ma non hanno chiarito per quali ragioni tali condotte fossero del tutto inidonee a essere ragionevolmente interpretate come indizi di reità.
Richiamando il costante indirizzo delle Sezioni Unite n. 34559 del 2002, la Corte ha ribadito che l’ordinanza impugnata non ha valutato l’incidenza delle frequentazioni ambigue del richiedente con esponenti di vertice della consorteria criminale. In particolare, non è stata chiarita l’irrilevanza dei rapporti con il secondo capo cosca, presso il quale l’istante aveva accompagnato un terzo soggetto, né è stata valutata la portata delle ragioni dell’incontro consistenti nella necessità di rappresentare questioni relative a crediti, attribuendo alla condotta il possibile significato di mediazione consapevole della forza intimidatrice del sodalizio.
La Corte ha altresì censurato la mancata considerazione delle concrete circostanze emergenti dal materiale intercettivo, come l’assicurazione di non aver portato con sé il telefono cellulare durante l’incontro. Riguardo alla partecipazione alla riunione presso l’abitazione del capo cosca latitante, la Cassazione ha ricordato che le frequentazioni ambigue possono integrare la colpa grave ostativa anche in presenza di rapporti di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che si tratta di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 2019).
L’ordinanza impugnata, limitandosi a escludere la rilevanza della condotta richiamando esclusivamente il rapporto di futura parentela, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La Corte ha conseguentemente disposto l’annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, assorbendo l’esame del secondo motivo di ricorso relativo alla liquidazione del danno.
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Nota della Redazione
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