Guida senza patente, prova della recidiva nel biennio e memorie difensive (Cass. pen. Sez. VII n. 39640 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio idonea a escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un elemento di prova di sicuro valore probatorio, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte dell’interessato, di aver proposto ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o richiesta di oblazione non respinta. La prova della definitività dell’accertamento resta a carico dell’accusa. La previsione della recidiva nel biennio è inoltre compatibile con l’ipotesi in cui la precedente condotta di guida senza patente sia a sua volta penalmente rilevante: in tal caso elemento di prova sufficiente è anche la mera denuncia, in assenza di allegazioni sul proscioglimento perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per i reati di guida senza patente con recidiva nel biennio e di porto fuori della propria abitazione di oggetti atti ad offendere. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10 marzo 2025.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. In particolare, ha contestato il giudizio di responsabilità sul primo reato, deducendo l’insufficienza della prova della recidiva, e ha censurato la decisione sul secondo reato per l’utilizzo in dibattimento di una annotazione di polizia giudiziaria. Ha poi depositato una memoria, intitolata “motivi nuovi”, con cui ha integrato il primo motivo rilevando che, alla data della memoria, non risultava ancora intervenuta condanna per la precedente denuncia di guida senza patente del 28 marzo 2019.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi al giudizio di responsabilità per la guida senza patente, giudicandoli manifestamente infondati. Il percorso argomentativo muove dal principio secondo cui, per la prova della recidiva nel biennio, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi e la conforme Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg in proc. Anzillotta. Da tali precedenti si evince che è sufficiente un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver presentato ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o richiesta di oblazione non respinta. Resta fermo il principio per cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa.
Quanto all’argomento proposto nella memoria, la Corte ha chiarito che la previsione normativa della recidiva nel biennio è compatibile anche con l’ipotesi in cui la precedente condotta di guida senza patente sia stata ritenuta, a sua volta, di rilevanza penale per l’esistenza a monte di un’ulteriore condotta analoga. In tal caso l’elemento di prova sufficiente a ritenere incidentalmente provato l’episodio è anche la mera denuncia, in assenza di allegazioni sul proscioglimento perché il fatto non sussiste. La mera allegazione in negativo, secondo cui allo stato non risulta ancora una condanna, non è sufficiente.
Il terzo motivo, relativo alla condanna per il porto di oggetti atti ad offendere, è stato parimenti giudicato manifestamente infondato. L’annotazione di polizia giudiziaria del 2 settembre 2019 risulta inserita nel fascicolo del dibattimento e nel verbale di udienza del 18 maggio 2021 non emergono questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen. sulla composizione del fascicolo di cui all’art. 431 cod. proc. pen..
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.