Continuazione e travisamento della prova nel giudizio di esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 18219 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso non può essere assimilata a una scelta di vita improntata al crimine e va dimostrata attraverso indici indizianti quali l’unitarietà del contesto, la contiguità temporale, l’identità dei soggetti coinvolti e la finalità perseguita. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., ove attribuisca alla sentenza di cognizione un significato contrario a quello effettivamente espresso, incorre nel vizio di travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che ha natura decisiva quando l’errore percettivo sia idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio, incidendo sui criteri legittimanti il vincolo.

Il Fatto

Il condannato, con istanza presentata ex art. 671 cod. proc. pen., aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, entrambe irrevocabili, per fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. La Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza ritenendo che le condotte non fossero espressione di un’unicità del disegno criminoso, ma di una scelta di vita delinquenziale. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il travisamento della prova risultante dalle sentenze di cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che l’istituto della continuazione richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, concepiti fin dall’inizio nelle loro caratteristiche essenziali, e che l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti, quali l’unitarietà del contesto, la brevità del lasso temporale, l’identità della natura dei reati e il modus operandi. Ha inoltre precisato che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta in base a mere congetture processuali.

Con specifico riferimento al dedotto vizio di travisamento, la Corte ne ha delineato i confini, chiarendo che esso consiste in un errore percettivo, non valutativo, che introduce nella motivazione una informazione inesistente nel processo o omette la valutazione di una prova decisiva. Tale vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il giudice dell’esecuzione avesse attribuito alla sentenza di cognizione un significato contrario a quello effettivamente espresso, immutando il ruolo del condannato da venditore ad acquirente di sostanza stupefacente. Dalle sentenze di merito risultava, invece, che il reato commesso a Milano costituiva un episodio di cessione, in cui il condannato aveva agito come fornitore, mentre i reati giudicati dalla Corte di Catanzaro rappresentavano acquisti di cocaina destinati alla sua piazza di spaccio milanese.

Tale errore percettivo, scardinando la ratio decidendi del provvedimento impugnato, è stato ritenuto potenzialmente decisivo ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen., in quanto la circostanza che la condotta fosse una cessione “a monte” di sostanza proveniente dalla Calabria poteva essere apprezzata come elemento di una filiera criminale unitaria. La Corte ha, pertanto, annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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