Rescissione del giudicato: termine decorre dalla consegna del condannato in M.A.E. (Cass. pen. Sez. Un. n. 11447 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta all’estero, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento della consegna del condannato, e non dalla conoscenza del procedimento acquisita all’estero per effetto del contenuto del mandato di arresto. La conoscenza rilevante ai fini dell’esercizio del rimedio restitutorio postula la pienezza operativa delle facoltà difensive, che può apprezzarsi solo dopo la consegna. L’art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, pur privo di efficacia diretta, va assunto quale parametro interpretativo; le artt. 8 e 9 della Direttiva 2016/343/UE, di efficacia diretta, impongono che il diritto al rimedio sia fruibile all’esito della consegna. L’art. 629-bis cod. proc. pen. è pertanto compatibile con una lettura estensiva, senza necessità di questione di legittimità costituzionale né di rinvio pregiudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato giudicato in assenza, con declaratoria di latitanza, e condannato in primo grado con sentenza poi confermata in appello e divenuta irrevocabile. Tratto in arresto all’estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso a fini esecutivi, prestava consenso alla consegna, eseguita poco dopo, allorché in Italia gli veniva notificato l’ordine di carcerazione.
Presentava quindi istanza di rescissione del giudicato, che la Corte di appello dichiarava inammissibile per tardività: il termine di trenta giorni, secondo il giudice territoriale, decorreva dalla detenzione all’estero o, al più, dal consenso alla consegna, non essendo ravvisabili cause impeditive. Di qui il ricorso per cassazione, rimesso alle Sezioni Unite per il potenziale contrasto sulla decorrenza del termine.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano anzitutto il profilo intertemporale. Poiché l’assenza era stata dichiarata prima del d.lgs. n. 150 del 2022, trova applicazione la norma transitoria dell’art. 89, comma 1, con richiamo alla disciplina anteriore, ossia quella introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Preliminarmente la Corte chiarisce che la pendenza rilevante ai fini transitori non si esaurisce con il giudicato formale, ma si estende alla fase esecutiva, nella quale si colloca il mezzo di impugnazione straordinaria.
Sul merito, il Collegio ricostruisce l’orientamento maggioritario, che fa decorrere il termine dalla conoscenza del procedimento, valorizzando il diverso oggetto della conoscenza rispetto alla restituzione in termini e il principio per cui l’art. 629-bis cod. proc. pen. non riproduce il riferimento alla consegna. Tale indirizzo esclude l’applicazione analogica dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. e ritiene inconferente la disciplina europea, considerata strumentale alla sola consegna.
Le Sezioni Unite dissociano da questa lettura. L’argomento storico mostra che la decorrenza dalla consegna era ispirata ai rilievi della Corte EDU e alla necessità di garantire l’effettività del rimedio; la sostituzione del rimedio operata dalla legge n. 67 del 2014 non ne elide la matrice, coerente con la ratio della rescissione. La distinzione tra conoscenza del provvedimento e del procedimento non assume rilievo decisivo, poiché il termine allude alla pienezza operativa delle facoltà difensive, che la detenzione all’estero comprime.
Sul piano europeo, la decisione quadro 2002/584/GAI, pur vincolante quanto ai risultati, non ha efficacia diretta: impone però un’interpretazione conforme del diritto interno, che può richiedere l’abbandono di una giurisprudenza consolidata. L’art. 4-bis, par. 2, ove esclude che la trasmissione della sentenza faccia decorrere i termini, e la Direttiva 2016/343/UE, di efficacia diretta secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, convergono nel postulare che il diritto al rimedio sia esercitabile dopo la consegna.
Ne deriva il principio per cui, in caso di mandato di arresto europeo esecutivo, i termini decorrono dalla consegna. L’ordinanza impugnata aveva collocato la decorrenza all’arresto all’estero, esaurendo il termine prima della consegna: l’istanza era invece tempestiva. Da qui l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di rescissione.
Nota della Redazione
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