Criteri di giurisdizione per associazione commessa in parte in Italia (Cass. pen. Sez. 6 n. 1573 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In relazione a reati commessi in parte anche all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l’azione. In ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi e parziale attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico e inscindibile iter criminoso. L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il delitto di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, quale organizzatore e coordinatore dei corrieri inviati dal Brasile in Italia, nonché per i reati di importazione di partite di cocaina trasportate mediante ingestione di ovuli. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il motivo di gravame sulla responsabilità per il delitto associativo per assoluta genericità, e aveva affermato la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 6, comma 2, cod. pen., per essersi svolta la condotta in parte nel territorio italiano.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermata giurisdizione, alla ritenuta inammissibilità del motivo di appello e alla stessa partecipazione associativa, qualificabile al più come partecipazione marginale o concorso nei reati fine.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo relativo alla contestazione della giurisdizione italiana per il delitto associativo, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ricordato il consolidato principio per cui, in tema di reati commessi in parte all’estero, la giurisdizione italiana sussiste quando nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta, anche solo in parte, l’azione. Con specifico riferimento al concorso di persone, la potestà punitiva dello Stato si estende a tutti i compartecipi quando in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti, quale frammento di un unico e inscindibile iter criminoso.
Nel caso di specie, la condotta ascritta all’imputato, nel ruolo di organizzatore e coordinatore dei corrieri, si era svolta nel territorio italiano, sicché la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del principio. La valutazione degli atti di indagine e delle conversazioni intercettate, che documentavano il ruolo dell’imputato nell’organizzazione dei viaggi dei corrieri e nella gestione dello stupefacente introdotto in Italia, rendeva palese l’insussistenza della prospettata questione di giurisdizione.
La Corte ha poi ritenuto manifestamente infondati i motivi riguardanti l’inammissibilità dell’appello. L’imputato, con atto personale, e il difensore, con tardivo appello, si erano limitati a negare genericamente la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, senza muovere specifici rilievi critici alle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado. La Corte territoriale aveva correttamente applicato il canone per cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando manca l’enunciazione di rilievi critici direttamente proporzionati alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
La motivazione della sentenza impugnata, congrua e priva di vizi logici, si sottraeva pertanto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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