Continuazione e unicità del programma criminoso: no alla mera serialità delle condotte (Cass. pen. Sez. I n. 834 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. postula che i reati costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato sin dall’origine per conseguire un fine determinato e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali. La mera serialità di attività illecite, ancorché omogenee, non integra l’identità del disegno criminoso, potendo esprimere un programma di vita improntato al crimine, sanzionato da istituti come la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato. L’accertamento del nesso non può fondarsi su presunzioni o congetture, ma esige la dimostrazione concreta, caso per caso, della preordinazione unitaria dei reati.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di otto pronunce irrevocabili, tutte relative a truffe commesse online mediante annunci di vendita mai seguiti dalla consegna del bene. Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione, evidenziando l’unitarietà del contesto spazio-temporale e l’identità dell’oggetto delle condotte, rappresentato dalla vendita di un tavolino calcio balilla.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama i principi consolidati in materia di continuazione: il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen. è applicabile solo quando le violazioni costituiscano attuazione di un programma criminoso unitario, previamente deliberato nelle sue linee essenziali, e non quando la reiterazione sia espressione di una generale inclinazione al crimine.
La Corte chiarisce che la verifica della preordinazione non può fondarsi su indici meramente presuntivi, ma richiede la dimostrazione, di volta in volta, che i reati siano stati concepiti ed eseguiti in esecuzione di un disegno comune. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha escluso tale nesso valorizzando elementi concreti e specifici.
Il Tribunale aveva correttamente rilevato il significativo arco temporale in cui i reati erano stati consumati, la diversità delle vittime, la pubblicazione degli annunci su siti differenti e la riconducibilità dei pagamenti a conti correnti diversi. Inoltre, uno dei reati riguardava la vendita di un’autovettura, quindi un oggetto diverso rispetto al tavolino calcio balilla.
Da tali elementi il giudice dell’esecuzione aveva desunto, senza contraddizioni, che le condotte fossero espressione di autonome risoluzioni criminose e di una pervicace volontà criminale, non meritevole di istituti di favore. Le censure del ricorrente, in parte rivalutative del merito, non scalfivano la logica del provvedimento impugnato.
Il ricorso è, pertanto, infondato e respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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