Reato continuato e danno patrimoniale di rilevante gravità (Cass. pen. n. 12735/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione al reato continuato dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., la rilevante gravità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al pregiudizio cagionato da ciascuna singola violazione e non al danno complessivamente derivato dalla pluralità dei reati. L’unificazione prevista dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. opera infatti quoad poenam e non elimina l’autonomia dei singoli illeciti rispetto agli altri istituti giuridici. La motivazione sull’aggravante deve quindi essere specifica rispetto a ciascuna imputazione e a ciascun imputato. L’interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce invece valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione soltanto nei limiti del travisamento della prova o della manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato, con parziali modifiche del trattamento sanzionatorio e delle qualificazioni giuridiche, le condanne pronunciate all’esito di giudizio abbreviato nei confronti di più imputati per associazione per delinquere e numerosi episodi di truffa aggravata. Uno degli imputati era stato ritenuto organizzatore del sodalizio, mentre agli altri erano stati attribuiti ruoli partecipativi ed esecutivi nella realizzazione dei reati fine.
I ricorsi contestavano, sotto diversi profili, la ricostruzione del vincolo associativo, il ruolo attribuito ai singoli imputati, la valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi probatori, la dosimetria della pena e l’applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. In particolare, si lamentava che quest’ultima fosse stata riconosciuta senza una valutazione autonoma del danno prodotto dai singoli episodi di truffa posti in continuazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibili le censure rivolte alla ricostruzione dei fatti e alla prova della partecipazione associativa. I motivi riproponevano in larga parte le doglianze già formulate in appello e tendevano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte ribadisce che la scelta e l’interpretazione delle risultanze processuali competono al giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente articolata. Lo stesso vale per il significato attribuito alle conversazioni intercettate: una lettura alternativa può essere prospettata in sede di legittimità soltanto quando il contenuto della prova sia stato rappresentato in maniera difforme da quello reale e tale difformità sia decisiva.
Viene inoltre confermata la qualificazione di organizzatore attribuita a uno degli imputati. La qualifica spetta a chi coordina e impiega autonomamente strutture e risorse associative e reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, svolgendo un’attività essenziale e infungibile. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato, tra gli altri elementi, la predisposizione dei mezzi, la gestione dei soggetti con funzioni esecutive, i rapporti con i vertici e il numero degli episodi delittuosi, fornendo una motivazione ritenuta immune da vizi sindacabili in cassazione.
È invece accolto il motivo relativo all’art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen.. La motivazione della Corte d’appello viene ritenuta carente perché non aveva verificato la rilevante gravità del danno con riferimento alle singole violazioni attribuite a ciascun imputato. La continuazione non consente infatti di sommare i danni dei diversi reati per fondare l’aggravante, poiché ciascun illecito conserva la propria autonomia al di fuori dell’unificazione sanzionatoria. La sentenza viene quindi annullata, per gli imputati interessati, limitatamente a tale aggravante, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili e le affermazioni di responsabilità diventano irrevocabili.
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Nota della Redazione
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