Ricorso inammissibile per motivi nuovi e non punibilità ex art 131 bis (Cass. pen. Sez. VII n. 28384 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite del devolutum impedisce di introdurre per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che presuppongono accertamenti di fatto, salvo che si tratti di violazioni di legge non deducibili in appello o rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto. È inammissibile il motivo che riproponga temi già devoluti e rigettati dal giudice del merito con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ove articolato con argomenti generici e aspecifici. La diversità tra pena irrogata e circostanze del fatto, valutata ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., integra apprezzamento di merito insindacabile quando sorretto da motivazione non illogica.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen.; la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con pronuncia del 28.03.2025. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, il difetto dell’elemento soggettivo del reato e, infine, rilievi sulla pena e sull’esclusione della causa di non punibilità.

La questione centrale attiene all’ammissibilità dei motivi, sotto il duplice profilo della loro genericità e della loro novità rispetto al thema devoluto nei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rileva anzitutto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate dai giudici del merito in punto di responsabilità, con argomenti non manifestamente illogici, e involgenti questioni di fatto.

Quanto al primo motivo, concernente l’omessa valutazione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la Corte lo dichiara inammissibile: si tratta di questione posta per la prima volta con il ricorso per cassazione, che presuppone indagini di merito. Il limite del devolutum può essere superato solo per violazioni di legge non deducibili in appello o rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Rv. 289191-02.

Quanto al secondo motivo, attinente al difetto dell’elemento soggettivo del reato di evasione, il tema era già stato devoluto e rigettato dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e non manifestamente illogica; la difesa lo ha riproposto con argomenti generici e non specifici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Anche gli ultimi motivi sono dichiarati inammissibili, perché generici e aspecifici. La pena irrogata è pari al minimo edittale, considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte di appello in relazione ai precedenti penali e alla durata dell’allontanamento, contenuto nelle due ore solo grazie all’intervento immediato degli inquirenti: anche tale valutazione è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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