Rigetto della detenzione domiciliare per il detenuto in regime differenziato (Cass. pen. Sez. 1 n. 10046 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento della pena per gravi condizioni di salute, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, ovvero realizzata mediante comportamenti quali la mancata collaborazione allo svolgimento di terapie e accertamenti, il rifiuto dei medicamenti o del cibo, non può essere presa in considerazione nel bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva. La mancata collaborazione del detenuto rileva sul piano oggettivo, in quanto determina un peggioramento delle condizioni di salute, e non come sanzione di un comportamento colpevole; non può pertanto pretendersi tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa. Il giudizio di pericolosità attuale del detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. può essere legittimamente fondato su elementi quali il rinvenimento di missive contenenti direttive criminali e la pregressa latitanza.

Il Fatto

Il condannato, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. in quanto esponente di un’organizzazione di ndrangheta, ha presentato istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, deducendo la gravità delle proprie condizioni di salute, caratterizzate da plurime patologie, in parte collegate a uno stato di severa obesità.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza, motivando il rigetto con il giudizio di attuale pericolosità del detenuto e con la considerazione che nessuna delle relazioni sanitarie aveva indicato cure non praticabili in carcere. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, e successivamente ha depositato motivi nuovi, insistendo sulla necessità di una perizia e sulla rilevanza della propria mancata collaborazione alle cure.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e inammissibile in relazione alle diverse censure prospettate. Quanto alla dedotta inadeguatezza della struttura penitenziaria, il Collegio ha rilevato l’inammissibilità dell’argomento, poiché il ricorrente, pur censurando il comportamento dell’amministrazione penitenziaria, non aveva indicato quali specifiche cure non sarebbero state garantite nel carcere di attuale allocazione.

Con riguardo alla richiesta di espletamento di una perizia, la Corte ha osservato che l’ordinanza impugnata era stata pronunciata sulla base di un’istruttoria medica dettagliata e recente, risalente a soli due mesi prima della decisione, senza che fossero emersi pareri contrastanti sulle patologie o sulle terapie necessarie, tali da giustificare il ricorso al giudizio peritale.

Quanto alla dedotta mancata collaborazione del detenuto, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di sofferenza autoprodotta non può essere invocata ai fini del differimento della pena, poiché non può pretendersi tutela di un diritto abusato. La mancata collaborazione rileva solo sul piano oggettivo, quale causa di peggioramento delle condizioni di salute, e non come sanzione di un comportamento colpevole. Sulla base di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile anche la censura relativa alla mancata considerazione dell’interferenza tra i comportamenti di rifiuto delle terapie e la patologia psichiatrica del condannato.

Infine, in ordine alla censura concernente l’inidoneità del domicilio proposto, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancanza di specificità, rilevando che il giudizio di pericolosità attuale era fondato non soltanto sulla presenza di appartenenti alla ndrangheta nel territorio, ma anche sul rinvenimento di missive con direttive criminali e sulla pregressa latitanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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