Continuazione e unicità del disegno criminoso: accertamento rimesso al giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 36367 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito. Il relativo apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. Non è pertanto ammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, si limiti a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, proponendo parametri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e quello di resistenza a pubblico ufficiale, commessi nello stesso giorno in occasione di un controllo di polizia giudiziaria. Ha ritenuto che le due condotte non avessero la medesima causale e che la resistenza fosse frutto di una determinazione contingente, essendo il controllo occasionale e non prevedibile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito. Il relativo apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione, come affermato da Sez. 1 n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019.
Nel caso esaminato, il ricorrente ha sostenuto che il reato in materia di stupefacenti richiedeva una preventiva pianificazione, nel cui contesto il reo avrebbe potuto mettere in conto l’eventualità di un controllo di polizia giudiziaria e di una conseguente reazione. La tesi non è stata accolta.
La Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione ha fornito una motivazione non manifestamente illogica. Il ricorso, in definitiva, si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, proponendo l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata, secondo il riferimento a Sez. 6 n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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