Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza con veicolo altrui raddoppia (Cass. pen. Sez. VI n. 36359 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, quando il tasso alcolemico accertato superi 1,5 grammi per litro e il veicolo condotto appartenga a persona estranea al reato, il giudice deve applicare il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il presupposto di fatto dell’altrui appartenenza del mezzo, se pacifico tra le parti e risultante dall’istruttoria, può essere accertato anche d’ufficio in cassazione, non ostandovi la sua mancata indicazione nella motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso del Procuratore generale è ammissibile anche avverso la sentenza di giudizio abbreviato non appellabile dal Pubblico ministero.

Il Fatto

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza con cui il Tribunale di quella città ha condannato il ricorrente, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Il ricorso censura la sentenza per non avere il Tribunale disposto il raddoppio della durata della sospensione della patente, pur essendo il veicolo appartenente a persona estranea al reato. La difesa dell’imputato ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sostenendo che al più si configurerebbe un vizio di motivazione per travisamento della prova, non risultando dalla sentenza il presupposto di fatto dell’altruità del mezzo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Trattandosi di sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, essa non è appellabile dal Pubblico ministero ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen., ma resta suscettibile di ricorso ordinario per cassazione anche da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, ai sensi degli artt. 568, comma 2, e 570, comma 1, cod. proc. pen., in conformità a Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023.

Nel merito, il dato normativo è giudicato inequivoco. Il Tribunale ha fissato la durata della sanzione amministrativa accessoria nel minimo dell’ipotesi base, quella cioè del veicolo appartenente al guidatore, disattendendo la previsione del raddoppio per il caso di mezzo altrui.

Quanto al presupposto di fatto, la Corte rileva che l’altrui appartenenza del veicolo, pur non specificamente indicata nella motivazione, è indiscussa tra le parti, essendo stata indicata come pacificamente emersa in istruttoria dallo stesso difensore dell’imputato nella memoria.

La sentenza è pertanto annullata sul punto, senza rinvio. La Corte fa uso dello stesso criterio discrezionale del giudice di merito, fissando nel minimo legale la durata della sanzione e rideterminandola in due anni, come consentito dall’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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