Denuncia cumulativa di violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 23378 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e, contestualmente, della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rende di per sé i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato con motivazione esente da manifesta illogicità anche quando il giudice prenda in considerazione solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi tutti gli altri. La valutazione della capacità a delinquere, sostenuta da argomentazioni coerenti, può giustificare anche la dosimetria della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarava l’imputata colpevole del reato contestato e la condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. della somma di euro 5.106,70 o di beni di valore corrispondente.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 640-bis cod. pen. in materia di reddito di cittadinanza e su pretesi vizi di motivazione in ordine agli oneri dichiarativi, all’elemento soggettivo e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa metodologica generale. Ribadisce il principio secondo cui la denuncia cumulativa dei vizi di violazione di legge e di motivazione riferiti al medesimo capo della decisione impugnata impone al ricorrente l’onere, sanzionato a pena di aspecificità, di indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 e, di recente, Sez. IV n. 8294 del 2024. I motivi che investono tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei e incompatibili, e non possono cumularsi sul medesimo segmento motivazionale.
Applicando tale regola, il primo motivo è dichiarato aspecifico. La Corte territoriale ha individuato gli oneri dichiarativi nelle disposizioni del d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, e ha motivato in modo puntuale sulla chiarezza del modulo compilato, valorizzando la visione diretta dello stesso e la deposizione del teste di polizia giudiziaria. Il ricorrente omette qualsiasi confronto critico con tale articolato.
Il secondo motivo è giudicato già nella formulazione perplesso, perché cumula genericamente violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo. Di contro, la sentenza impugnata espone motivazione compiuta sugli elementi fattuali e logici da cui è stata inferita la sussistenza del dolo.
Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato l’assenza di elementi positivamente valutabili e ha ritenuto ostativo il precedente penale dell’imputata. La Corte richiama Sez. VI n. 42688 del 2008, Sez. II n. 3609 del 2011 e Sez. IV n. 32872 del 2022: il diniego è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, tanto più dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, conv. in l. n. 125/2008. La valutazione della capacità a delinquere, sostenuta dal grave precedente per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, giustifica anche la dosimetria, tanto più che la pena è stata determinata nel minimo edittale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-quater c.p. – Applicabilità dell'articolo 322-ter
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione