Continuità normativa tra abuso d’ufficio abrogato e indebita destinazione di beni (Cass. pen. Sez. I n. 5041 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’introduzione dell’art. 314-bis cod. pen. ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 92 del 2024, convertito dalla legge n. 112 del 2024, non determina una piena abolitio criminis delle condotte distrattive già sussumibili nell’abrogato art. 323 cod. pen., sussistendo continuità normativa tra le due fattispecie. Le distrazioni che realizzavano un uso indebito di beni pubblici in presenza di un concorrente interesse istituzionale dell’ente restano punibili ai sensi del nuovo art. 314-bis cod. pen., mentre le condotte appropriative a finalità esclusivamente private restano riconducibili all’art. 314 cod. pen. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza di revoca della condanna per sopravvenuta abrogazione dell’abuso d’ufficio, deve verificare se il fatto sia ancora penalmente rilevante alla luce della nuova incriminazione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva per fatti commessi durante il mandato di sindaco, proponeva istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., chiedendo la revoca parziale della sentenza di condanna per sopravvenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen., disposta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, con effetti dal 25 agosto 2024.
La Corte di appello di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, ritenendo che le condotte accertate integrassero la forma aggravata del traffico di influenze illecite, oggi prevista dal quarto comma dell’art. 346-bis cod. pen., trattandosi di interventi su società a carattere pubblicistico. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sez. I muove dalla riqualificazione operata in sede di cognizione dalla Sez. VI n. 40518 dell’8 luglio 2021, che aveva ricondotto i fatti al traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., ravvisando la finalità illecita della mediazione nel far ottenere al gruppo imprenditoriale un trattamento di favore nei pagamenti, in violazione della normativa sui debiti della pubblica amministrazione.
Il Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 2451 del 2007 in tema di successione di leggi penali: la modifica della norma extrapenale richiamata esclude la punibilità del fatto commesso solo se quella norma è integratrice della fattispecie incriminatrice. Nel caso in esame, però, è lo stesso secondo comma dell’art. 346-bis cod. pen. a richiedere che la mediazione illecita sia finalizzata a indurre il pubblico agente a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato.
La Corte ricostruisce quindi il rapporto tra abuso d’ufficio e peculato, ricordando che la giurisprudenza, prima della riforma, riconduceva all’art. 323 cod. pen. le distrazioni che non comportassero la perdita del bene per l’ente ovvero che soddisfacessero anche interessi pubblici coesistenti. L’art. 314-bis cod. pen., introdotto in attuazione degli obblighi euro-unitari della direttiva PIF 2017/1371, punisce ora la indebita destinazione di denaro o cose mobili, mantenendo fermo l’ambito del peculato.
Da qui la conclusione: le distrazioni già qualificabili come peculato per appropriazione distrattiva restano punibili ai sensi dell’art. 314 cod. pen.; le condotte distrattive che soddisfano concorrenti interessi pubblici, già sussunte nell’abuso d’ufficio, restano punibili ai sensi del nuovo art. 314-bis cod. pen., ferma restando una parziale abolitio criminis per le condotte non comprese nella nuova previsione. Poiché la Sez. VI n. 40518/2021 aveva qualificato le norme violate come regole di condotta prive di margini di discrezionalità, la Corte afferma la continuità normativa con l’abrogato art. 323 cod. pen. e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.