Ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. VII n. 3692 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità, il ricorso per cassazione che non si confronti compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo che denunci vizi di motivazione deve indicare gli elementi posti a base della censura, così consentendo al giudice dell’impugnazione di individuarne i rilievi ed esercitare il proprio sindacato, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Parimenti è manifestamente infondata la censura sull’onere motivazionale del giudice di merito quando questi vi abbia assolto con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18/01/2024, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione a seguito dell’esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione quanto alla assenza di volontà della persona offesa di presentare querela; vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità; e, con i motivi tre, quattro e cinque, la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato partitamente i motivi, pervenendo alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la sentenza impugnata aveva logicamente motivato circa la volontà espressa dalla persona offesa di perseguire il responsabile del reato, desunta dalla denuncia sporta in data 20 giugno 2014, e il ricorso non si era confrontato compiutamente con tale motivazione, risultando sotto questo profilo altresì generico.

Il secondo motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli elementi posti alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

I motivi tre, quattro e cinque sono stati dichiarati manifestamente infondati. Il giudice del merito, contrariamente a quanto eccepito, aveva assolto il proprio onere motivazionale sui punti evocati attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata, mentre con tale apparato argomentativo il ricorso non si era compiutamente confrontato.

Da ciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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