Reclamo ex art. 35-ter senza indicazione dei periodi detentivi è inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 31484 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo con cui il detenuto chiede il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 35-ter Ord. pen., per il caso in cui la pena da espiare non consenta l’intera detrazione spettante, deve indicare i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le specifiche condizioni detentive in relazione alle quali si deduce il trattamento inumano e degradante patito. In difetto di tali indicazioni il reclamo è inammissibile, trattandosi di carenza rilevabile ictu oculi, che non richiede accertamenti di tipo cognitivo e consente la declaratoria de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. L’accertamento della legittimazione all’azione compensativa, legata all’attualità della condizione restrittiva, resta assorbito dalla rilevata inammissibilità originaria della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in regime di detenzione domiciliare, aveva formulato nella propria istanza un reclamo ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., mirando all’attribuzione di una riduzione di pena e, ove la pena residua non avesse consentito di beneficiare dell’intera detrazione, al riconoscimento di un risarcimento per la lesione dei diritti soggettivi patita, dedotta ai sensi dell’art. 3 della Convenzione EDU.
Il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta aveva dichiarato l’istanza inammissibile de plano. Il giudice di sorveglianza aveva rilevato che l’istante non aveva indicato i periodi detentivi e che, versando in detenzione domiciliare, avrebbe dovuto attivare davanti al giudice civile il rimedio previsto dal comma 3 dell’art. 35-ter Ord. pen.. Il difensore ha proposto reclamo, riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
La Motivazione della Corte
La Sezione I muove dalla natura del procedimento. Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami proposti ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. applicando il rito dell’art. 35-bis, che prevede il doppio grado di giudizio di merito nel contraddittorio delle parti, salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La declaratoria de plano è ammessa solo quando l’assenza delle condizioni di legge sia rilevabile ictu oculi e non richieda accertamenti cognitivi. Il reclamo non è soggetto a forma vincolata, ma deve contenere l’indicazione del petitum e della causa petendi. La Corte richiama Sez. I n. 47480 del 16.07.2015, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del reclamo ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma sesto, Ord. pen., è sufficiente l’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive poste a fondamento della dedotta violazione dell’art. 3 CEDU.
Nella medesima direzione si pongono Sez. I n. 22164 del 13.05.2015 e, in senso conforme, Sez. I n. 40232 del 24.06.2016: è inammissibile il reclamo volto a ottenere il rimedio risarcitorio quando non indichi i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le precise ragioni inerenti alle specifiche condizioni detentive.
Nel caso esaminato l’istanza era genericamente incentrata sulla prospettazione di una condizione detentiva inumana patita presso diversi istituti penitenziari, senza individuare, neppure in sede di impugnazione, i periodi di carcerazione in cui si sarebbe concretizzato il trattamento censurabile. Tale omissione ha impedito al giudice la verifica preliminare sui presupposti degli artt. 35-ter e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Ne discende l’inammissibilità originaria della domanda, assorbente rispetto alla questione sull’attualità della condizione restrittiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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