Irregolare il conto senza verbale di passaggio di consegne tra agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 199 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso da un agente contabile è irregolare quando la giacenza di cassa non è versata dall’agente cessante, ma dal subentrante, e manca un formale verbale di passaggio di consegne. In tale ipotesi il conto non è idoneo a evidenziare l’effettivo carico della gestione e si determina una confusione contabile. Il conto e il passaggio di consegne costituiscono, salvo contraria dimostrazione, la prova della giacenza iniziale e di quella finale. Laddove sussista un debito dell’agente contabile cessante, della gestione rispondono in via solidale ambedue i contabili avvicendatisi. La declaratoria di irregolarità non comporta condanna dell’agente e non obbliga il giudice a provvedere sulle spese.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto è investita del giudizio di conto relativo a un conto giudiziale reso da un agente contabile per la riscossione dei diritti di segreteria-anagrafe di un ente locale, per il periodo 01.01.2018-18.04.2018. Si tratta dell’ultima gestione dell’agente contabile.
Con la relazione di irregolarità il magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando profili formali e sostanziali: la sottoscrizione e il visto di parificazione in capo al medesimo soggetto, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato; la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno e del provvedimento di legittimazione; l’assenza di un idoneo verbale di passaggio di gestione; e una giacenza di cassa versata dall’agente subentrante anziché dall’uscente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara irregolare il conto. L’elemento decisivo è il mancato versamento in tesoreria della giacenza di cassa da parte dell’agente contabile cessante. La somma risulta versata dal contabile subentrante, che ha provveduto all’integrale reintegro estinguendo il debito di entrambi gli agenti.
Tale circostanza non è evincibile dal conto, in assenza di un formale verbale di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante, ma emerge soltanto all’esito di un riscontro sulla gestione del contabile subentrante. Di qui l’esigenza di una puntuale documentazione non solo della movimentazione contabile, ma anche della consistenza iniziale e finale, ai fini dell’accertamento dell’effettivo carico della gestione, per evitare una confusione contabile.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, in presenza di un debito dell’agente contabile cessante, della gestione rispondono in via solidale ambedue i contabili avvicendatisi. Il conto e il passaggio di consegne costituiscono, salvo contraria dimostrazione, la prova della giacenza iniziale al momento dell’affidamento delle funzioni gestorie e della consistenza finale al subentro del nuovo contabile.
Il mancato versamento da parte dell’agente cessante e il tardivo reintegro del subentrante avrebbero dovuto formare oggetto di approfondimento da parte dell’organo di controllo, cui spetta dare conto dell’attività di verifica svolta: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto, tipologia delle entrate e delle uscite e versamenti in tesoreria, ogni evenienza idonea ad alterare l’assetto contabile.
Il Collegio demanda agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge, per conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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