Reddito di cittadinanza e rapporto di servizio: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 86 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza costituisce misura di politica attiva del lavoro, non mero sussidio assistenziale. Le numerose condizionalità che lo connotano — disponibilità al lavoro, sottoscrizione del patto per il lavoro e per l’inclusione sociale, obbligo di dichiarare le variazioni reddituali e patrimoniali — imprimono alle risorse pubbliche erogate uno specifico vincolo di destinazione, volto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale del beneficiario. Ne deriva la sussistenza del rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogatrice, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno erariale per percezione indebita del beneficio. L’omessa dichiarazione, nelle istanze, della condanna penale ostativa integra condotta dolosa e fraudolenta, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019.
Il Fatto
La Procura regionale contabile ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Toscana un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale di € 15.879,22, oltre rivalutazione e interessi, per somme indebitamente percepite dall’INPS.
Il beneficiario aveva presentato due domande, nel 2019 e nel 2020, senza dichiarare la propria condanna penale divenuta irrevocabile nel 2015 per violazione dell’art. 378 cod. pen. con l’aggravante prevista dall’art. 7 l. n. 203/1991. Tale omissione, secondo la prospettazione attorea, integrava la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/2019, con revoca retroattiva del beneficio e obbligo di restituzione. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto e affrontato la questione di giurisdizione. Un primo orientamento, richiamato dalla Sezione giurisdizionale per la Campania con la sentenza n. 253/2024, esclude il rapporto di servizio e radica la giurisdizione del giudice ordinario, qualificando il reddito di cittadinanza come mero sussidio assistenziale privo di vincolo di destinazione.
Il Collegio ha aderito all’opposto indirizzo, espresso dalla Corte dei conti, Sez. II Centr. n. 468/2022 e recentemente confermato dalla n. 83/2025, nonché dalle Sezioni regionali Emilia Romagna n. 2/2025 e Siciliana n. 356/2024. La misura è definita dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 quale politica attiva del lavoro, diretta all’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.
L’art. 4 del decreto subordina il beneficio a numerose condizionalità: immediata disponibilità al lavoro, accettazione delle offerte congrue, adesione a un percorso personalizzato tramite sottoscrizione del patto per il lavoro e, nei casi di criticità, del patto per l’inclusione sociale. L’art. 7, comma 5, sanziona con la decadenza il mancato rispetto degli impegni.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la peculiarità strutturale e funzionale della misura, non assimilabile a mera provvidenza assistenziale (sentenze n. 122/2020, n. 126/2021, n. 137/2021, n. 19/2022, n. 34/2022 e n. 54/2024), da ultimo ribadita con la sentenza n. 31/2025, secondo cui il beneficio è inscindibile da una componente di inclusione attiva che richiede il coinvolgimento del beneficiario.
Il Collegio ha poi richiamato il principio affermato dalla Cass. S.U. n. 5228/2022, secondo cui il rapporto di servizio prescinde dal trasferimento di poteri autoritativi e da obblighi di rendicontazione, realizzandosi ogni qualvolta il privato concorra alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento, e da Cass. S.U. n. 9659/2023, che lo ravvisa quando il soggetto, realizzando i presupposti per l’illegittima percezione, frustra lo scopo perseguito dall’amministrazione. Nel caso del reddito di cittadinanza le risorse erogate sono vincolate al programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro.
Riconosciuto il rapporto di servizio, la Corte ha accolto la domanda nel merito. La condotta antigiuridica è consistita nell’omessa dichiarazione, in entrambe le istanze, della condanna penale ostativa, con violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/2019 e conseguente revoca retroattiva del beneficio. Sussistono il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del dolo di evento, avendo il convenuto scientemente reso dichiarazioni mendaci al fine di ottenere il beneficio. Il danno è stato quantificato in € 15.879,22, con condanna al pagamento in favore dell’INPS, oltre rivalutazione e interessi legali dal deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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