Danno erariale da assenteismo: danno all’immagine dopo la sentenza n. 61/2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 127 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per illegittima percezione della retribuzione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur priva di efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., assume nel processo contabile particolare valore probatorio, superabile solo con elementi contrari di particolare rigore. Il danno patrimoniale diretto è pari alla retribuzione corrisposta per le prestazioni non rese, senza duplicazione rispetto alla confisca penale del profitto. Il danno da disservizio è risarcibile solo se provato come pregiudizio economico certo nell’an, non fondato su presunzioni. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulla quantificazione del danno all’immagine non elimina la relativa fattispecie, che va liquidata in via equitativa secondo gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato due dipendenti di un’azienda sanitaria locale, un medico e un’assistente sociale, per sentirle condannare al risarcimento del danno erariale conseguente a ripetute assenze illecite dal servizio. Gli accertamenti della polizia giudiziaria avevano documentato allontanamenti arbitrari non registrati e uso distorto del sistema di rilevazione delle presenze. Le due dipendenti erano state sospese dal servizio e poi licenziate.

La vicenda penale si era definita per la sola assistente sociale con sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile, mentre il procedimento a carico del medico era ancora pendente. La Procura ha richiesto il ristoro del danno patrimoniale, del danno da disservizio e del danno all’immagine. Le convenute hanno eccepito la nullità della citazione, l’inammissibilità dell’azione per tardività e il valore probatorio della sentenza di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. La nullità della citazione è stata esclusa perché il rinnovo della notifica aveva consentito alla convenuta di esercitare pienamente il diritto di difesa. L’eccezione di tardività è stata rigettata osservando che la Corte costituzionale n. 61 del 2020 ha espunto il secondo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, facendo venir meno la condizione di procedibilità dei centocinquanta giorni. L’azione, inoltre, era già iniziata con l’apertura del fascicolo istruttorio.

Quanto al valore della sentenza di patteggiamento, la Corte ha richiamato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. e il costante orientamento contabile: la pronuncia presuppone un’ammissione di colpevolezza ed esonera la Procura dall’onere della prova, potendo essere disattesa solo con elementi contrari valutati con particolare rigore. Nel giudizio contabile essa è equiparabile a una sentenza di condanna ai fini dell’avvio dell’azione risarcitoria.

Nel merito, la Corte ha confermato la sussistenza delle condotte illecite, fondate sul sistema automatizzato di rilevazione obiettivo delle presenze. Ha richiamato il potenziamento dell’efficienza perseguito dal d.lgs. n. 150 del 2009, il sinallagma prestazione-retribuzione e la giurisprudenza penale di legittimità sulla falsa attestazione della presenza in servizio. Esclusa ogni valenza delle giustificazioni legate all’emergenza pandemica, il Collegio ha liquidato il danno patrimoniale in misura corrispondente alle ore retribuite ma non prestate, escludendo ogni duplicazione con la confisca disposta in sede penale, che ha natura sanzionatoria e non restitutoria.

Il danno da disservizio è stato invece escluso, mancando la prova di una concreta disfunzione e di un intervento sostitutivo, non essendo sufficienti prove presuntive. Quanto al danno all’immagine, la Corte ha ribadito che la sentenza n. 61 del 2020 ha annullato solo la norma sulla quantificazione, non la fattispecie; la liquidazione è avvenuta in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., secondo gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali, valorizzando il ruolo dirigenziale, la reiterazione e la risonanza mediatica. Il potere riduttivo è stato escluso per la gravità delle violazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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