Conto azioni società partecipata reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 78 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la mera disponibilità materiale, ma in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto non legittimato è improcedibile, non potendo il giudice contabile pronunciarsi sul merito. L’agente contabile è tenuto a una attività di gestione e non di mera detenzione, con obbligo di dare conto anche dell’esercizio dei poteri di gestione e delle direttive ricevute.
Il Fatto
La vicenda ha origine dall’esame del conto giudiziale relativo all’esercizio 2022, reso alla Sezione giurisdizionale di Bolzano dal direttore generale di una società partecipata dal Comune di S. Cristina Val Gardena. Il conto riguarda i titoli azionari e le quote di partecipazione detenuti dall’ente locale.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. La questione è se il soggetto che ha reso il conto possa qualificarsi come consegnatario dei titoli azionari, alla luce di un orientamento giurisprudenziale che individua tale figura nel titolare della disponibilità giuridica delle partecipazioni. Il Procuratore regionale ha concluso per l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non legittimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione muovendo dal consolidato indirizzo della giurisprudenza contabile, richiamato dal relatore e rappresentato dalle pronunce della sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, della sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017 e della sez. Molise n. 64 del 2017. Da tale indirizzo si ricava che il consegnatario dei titoli azionari è colui che esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista, avendone la disponibilità giuridica e non la sola detenzione materiale.
La Corte ribadisce che, per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova ora conferma nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio chiarisce poi la natura dell’obbligo gravante sull’agente contabile: questi non è un mero detentore, ma svolge una attività di gestione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione. Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni. Coerentemente, il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, essendo il conto stato reso da un soggetto privo della legittimazione a renderlo. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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