Conto giudiziale di titoli azionari reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 80 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Ne consegue che il conto reso da un soggetto privo della qualità di consegnatario è improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto, con articolata relazione, ha rimesso al Collegio la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che, secondo un orientamento più recente della giurisprudenza contabile, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendosi qualificare il soggetto che ha reso il conto come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di ordine processuale: se il conto giudiziale relativo a titoli azionari, reso dal direttore generale della stessa società partecipata, sia procedibile. La risposta dipende dall’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto.

La Corte richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Il Collegio richiama in proposito le decisioni della sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, della sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017 e della sez. Molise n. 64 del 2017.

Quanto al Comune, la giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è ora confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La Corte precisa inoltre che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, non essendo il soggetto che lo ha reso legittimato a renderlo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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