Indeterminatezza della controprestazione retributiva nella temporanea attribuzione di incarico prefettizio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 149 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso a un funzionario della carriera prefettizia, introdotto dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 208/2024, deve predeterminare la controprestazione retributiva spettante al dirigente, non essendo sufficiente il rinvio a un accordo decentrato da stipularsi ex post. Il controllo preventivo di legittimità ricusa il visto e la registrazione dell’atto che lascia indeterminati l’an, il quantum, il quando e il quomodo del compenso, perché il dirigente non è posto in condizione di conoscere, all’atto dell’incarico, se e quando la prestazione aggiuntiva sarà retribuita. La retribuzione di risultato non può costituire la componente base della remunerazione dell’incarico, svolgendo una funzione incentivante e accessoria.

Il Fatto

È stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità il decreto con cui il Prefetto di Como ha conferito, in regime di temporanea attribuzione, a un Viceprefetto l’incarico di Dirigente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie”, per sei mesi, con decorrenza dalla data del provvedimento.

Il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti sugli effetti finanziari dell’incarico, sui riferimenti normativi del trattamento economico e sul metodo di verifica della capienza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. L’Amministrazione ha risposto richiamando l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 70/2022 e sostenendo che la remunerazione non determina nuovi oneri, essendo versata a valere sulle risorse disponibili del fondo e individuata con l’attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato. Le controdeduzioni non hanno superato i rilievi e la questione è stata deferita al Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’inquadramento del nuovo istituto della temporanea attribuzione, che novella l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 139/2000 e si caratterizza per gli stretti limiti di condizionalità, funzionalità, temporaneità e unicità. Esso opera solo in caso di vacanza del posto di funzione e non costituisce strumento ordinario di copertura, differenziandosi dalla provvisoria sostituzione del titolare assente o impedito. Il requisito dell’unicità esclude l’affidamento contestuale di plurimi incarichi al medesimo dirigente.

Il Collegio rileva poi la formulazione oscura della risposta istruttoria e dei rimandi a provvedimenti normativi passati e futuri. La norma richiamata dall’Amministrazione demanda la misura del trattamento accessorio ad accordi decentrati a livello centrale nell’ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi. Tali accordi, secondo una prassi consolidata, vengono stipulati all’esito delle procedure di contrattazione sul triennio precedente e quantificano il compenso in via successiva e retroattiva.

Tale meccanismo di liquidazione induce a dubitare della effettiva capienza del fondo rispetto a incarichi conferiti in un periodo successivo al suo stanziamento. La Sezione osserva inoltre l’asimmetria tra un compenso accessorio e una prestazione che ha le stesse caratteristiche e qualità dell’incarico principale, differendo da questo solo nella durata.

Nel merito, la controprestazione retributiva non appare determinata nel quantum, nel quando e nel quomodo. Non soccorre la deduzione dell’Amministrazione, perché la retribuzione di risultato assolve a una funzione incentivante e integrativa e non può diventare la componente base della remunerazione. Richiamando la delibera della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 26/2024/PREV, il Collegio ribadisce che il dirigente non può predeterminare il contenuto finanziario della propria attività aggiuntiva e che la mancanza di parametri predeterminati e misurabili espone l’Amministrazione al rischio di un diffuso contenzioso giuslavoristico.

La Sezione ricusa pertanto il visto e la registrazione del decreto prefettizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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