Nessun obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 227 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale, da parte del consegnatario di beni dell’ente locale, con riguardo ai beni mobili e alle materie che non siano soggetti al debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario disciplinato dal Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996 presuppone, infatti, che la gestione riguardi beni per i quali l’agente contabile sia gravato di un obbligo di custodia. In difetto di tale presupposto, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto il giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale di un agente contabile, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario di beni di un ente locale.

La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La Sezione è stata pertanto chiamata a verificare se, in relazione alla tipologia di beni oggetto della gestione, sussistesse o meno l’obbligo di resa del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Sezione rileva tuttavia che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.

Su questo presupposto si fonda la conclusione della Procura regionale, che il Collegio dichiara conforme alla giurisprudenza contabile. Vengono richiamate, tra le tante, una pronuncia della stessa Sezione e ulteriori decisioni di altre Sezioni regionali.

Il principio affermato è che, con riguardo ai beni privi del presupposto della custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Nulla è disposto per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata. Il Collegio dispone inoltre l’annotazione prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, con omissione delle generalità delle persone fisiche in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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