Nessun obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 226 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile, con riguardo ai beni mobili o alle materie che non formano oggetto del debito di custodia, un obbligo di resa del conto giudiziale. Ove la gestione rappresentata nel conto del consegnatario non concerna tali beni, il giudizio di conto è improcedibile. Il conto redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non è di per sé idoneo a fondare l’obbligo di resa quando difetta il presupposto sostanziale della custodia. Alla declaratoria di improcedibilità consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla è dovuto per le spese in ragione del tipo di pronuncia adottato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto, iscritto al n. 159732, era stato presentato secondo lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione è dunque se sussista, in capo all’agente contabile, l’obbligo di resa del conto giudiziale in relazione alla gestione oggetto del prospetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione formale del conto, che il prospetto stesso riconduce al Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. La Corte osserva tuttavia che la qualificazione dello schema non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa: occorre verificare l’oggetto effettivo della gestione rappresentata.

Il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. È il presupposto sostanziale della custodia, e non il modello contabile adottato, a determinare l’esistenza dell’obbligo.

Da tale rilievo la Corte trae la conferma della conclusione espressa dalla Procura regionale, dichiarando l’improcedibilità del giudizio. La decisione si allinea a un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, richiamato dalla Sezione: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.

Alla declaratoria di improcedibilità consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non liquida spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata. Il Collegio dispone inoltre l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate in sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *