Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni del consegnatario comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 221 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni comunali non è dovuto quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. In tale ipotesi non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio di conto è improcedibile. Ne consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia di improcedibilità non comporta condanna alle spese, stante la natura della decisione adottata. Il principio si fonda sulla distinzione tra gestione di beni in custodia e mera detenzione strumentale, con esclusione del relativo obbligo di rendiconto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile nella qualità di consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile per i beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, consistente in un prospetto che ricalca il modello contabile previsto dal d.P.R. n. 194/1996. La gestione oggetto del giudizio, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.
La Corte rileva che la conclusione della Procura regionale è conforme alla giurisprudenza contabile, richiamata in motivazione, secondo cui non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni suddetti. Il percorso argomentativo si fonda dunque sulla distinzione tra le gestioni che implicano un obbligo di custodia e quelle che ne sono prive, con esclusione del correlativo obbligo di rendiconto.
Da tale premessa deriva l’improcedibilità del giudizio, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione non riconduce la fattispecie a una ipotesi di infondatezza nel merito, ma a un difetto originario delle condizioni di procedibilità del giudizio di conto.
Sul piano delle spese, la Corte nulla dispone, stante il tipo di pronuncia adottata. Infine, il Collegio ravvisa gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dispone che la Segreteria apponga la relativa annotazione nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza, con omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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