Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 191 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il pagamento integrale e tempestivo della somma determinata dal decreto presidenziale di ammissione al rito abbreviato determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con preclusione alla prosecuzione con rito ordinario e non impugnabilità della sentenza. Il giudicante è comunque tenuto a provvedere sulle spese, poiché l’art. 130 c.g.c. non consente di lasciarle a carico delle parti che le hanno sostenute, a differenza delle ipotesi degli artt. 110 e 111 c.g.c. La definizione agevolata non integra una ipotesi di cessazione della materia del contendere, non essendo integralmente satisfattiva delle pretese attoree, e la compensazione delle spese va motivata valorizzando tempi e modalità dell’istanza, congruità della somma offerta, gravità della condotta e comportamento processuale del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale otto soggetti — dipendenti comunali, dirigenti e segretari-direttori di un ente pubblico — chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune, della somma complessiva di euro 81.599,94, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa riguardava incarichi svolti da due dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso l’ente, reiterati negli anni e asseritamente privi dei presupposti di occasionalità e saltuarietà, con conseguente violazione dell’obbligo di riversamento dei compensi e del limite regolamentare del 40% del trattamento economico annuo.
Il segretario-direttore, convenuto per l’annualità 2021, si costituiva e chiedeva la definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma pari al 50% della pretesa azionata nei suoi confronti. Eccepiva la carenza dei presupposti della responsabilità contabile, l’inapplicabilità della disciplina sul pubblico impiego all’ente di appartenenza e, in ogni caso, l’insussistenza del dolo o della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda di aver ammesso la richiesta con decreto presidenziale, ritenendo non sufficientemente provato un doloso arricchimento in capo all’istante e rideterminando la somma dovuta in ragione del suo apporto causale. Il ruolo del richiedente, temporalmente limitato, è stato valutato insieme al concorso di altri soggetti, secondo una ripartizione della somma massima prevista dall’art. 130, comma 1, c.g.c. tra tutti i convenuti istanti.
La difesa ha depositato la prova documentale del pagamento in favore del Comune, conforme alle disposizioni del decreto: copia della reversale di incasso e attestazione dell’incasso in tesoreria, da cui risulta il versamento di euro 2.326,87.
Verificato l’integrale e tempestivo pagamento, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con l’orientamento già espresso dalla Sezione in casi analoghi di pagamento della somma determinata nel decreto. La formula dell’estinzione risulta già utilizzata dalle Sezioni d’appello per fattispecie similari di definizione agevolata, alle quali il Legislatore riconnette la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza.
Sulle spese, il Collegio osserva che la norma impone al giudicante di provvedere, non essendo consentito — a differenza delle ipotesi degli artt. 110 e 111 c.g.c. — lasciarle a carico delle parti o omettere la pronuncia. La definizione alternativa non integra una cessazione della materia del contendere, perché non è integralmente satisfattiva delle pretese attoree. Vanno dunque valorizzati i tempi e le modalità dell’istanza, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta e l’entità del danno, nonché il comportamento processuale del convenuto. Tali elementi inducono a disporre la compensazione integrale delle spese, avendo la condotta del convenuto consentito il tempestivo e completo versamento in favore dell’amministrazione danneggiata, evitando le più lunghe e aleatorie procedure esecutive di recupero del credito erariale risarcitorio.
Nota della Redazione
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