Inammissibile il parere sulla costituzione di società partecipata indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 129 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, va dichiarata inammissibile quando la questione sottoposta inerisce alla materia oggetto di una diversa funzione di controllo intestata alla medesima Sezione. Ove la questione riguardi l’iter di costituzione di una nuova società partecipata indiretta e la riconducibilità degli atti al novero di quelli soggetti a comunicazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione non può pronunciarsi in sede consultiva, poiché il parere interferirebbe con i successivi pronunciamenti di controllo. Il principio di non interferenza preclude l’esame del merito e impone la declaratoria di inammissibilità oggettiva, che si aggiunge e si coordina con i requisiti soggettivi di legittimazione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune capoluogo ha attivato la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo del Veneto ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito verteva sull’obbligo di esperire la procedura stabilita dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 anche nell’ipotesi in cui il Comune autorizzi una propria società partecipata a costituire una nuova società di capitali indiretta, cedendo al contempo la maggioranza delle quote a un soggetto privato.
Il Sindaco richiamava la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 123/2023, che limita l’applicazione dell’art. 5 alle sole partecipazioni indirette acquisite tramite acquisto di quote, e non anche ai casi di costituzione di nuove società. La Sezione ha dichiarato la richiesta inammissibile, ritenendola estranea all’esercizio della funzione consultiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla verifica pregiudiziale dei requisiti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, che devono sussistere contestualmente. Sul piano soggettivo, il Collegio ritiene soddisfatto il requisito: l’istanza proviene da un ente espressamente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ed è sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale ai sensi dell’art. 50, comma 2, Tuel.
Non è ostativa, per la Sezione, la mancata trasmissione per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Il citato art. 7, comma 8, prevedendo che le richieste possono essere formulate “di norma” tramite il CAL, ammette un rapporto diretto tra Amministrazioni e Sezioni regionali di controllo.
Il profilo decisivo è invece quello oggettivo. Le questioni proposte, osserva la Sezione, eccedono l’ambito della contabilità pubblica come definito dagli indirizzi della Sezione delle autonomie e delle Sezioni riunite, e investono altra funzione intestata alla medesima Sezione: i pareri resi ai sensi dei commi 1-4 dell’art. 5 del Tusp. La Sezione potrebbe essere chiamata in seguito a pronunciarsi su quelle stesse questioni, poiché anche le acquisizioni di partecipazioni indirette in nuove società costituiscono oggetto del controllo regionale.
La diversità ontologica tra funzione consultiva e funzione di controllo è confermata dalle Sezioni riunite, che nella deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 hanno chiarito come il pronunciamento previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 postuli una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Appartiene pertanto alla Sezione, in sede di controllo sugli atti previsti dall’art. 5 Tusp, la competenza a stabilire se le deliberazioni di acquisto di partecipazioni in società di nuova costituzione, per il tramite di altra società partecipata, rientrino tra gli atti soggetti a comunicazione.
Ne deriva che l’ausilio consultivo interferisce con l’esercizio di altre funzioni di controllo, condizionandone i successivi pronunciamenti. Il contrasto con il principio di non interferenza preclude qualsiasi valutazione nel merito; la richiesta è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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