Inammissibile rendiconto consegnatario con solo obbligo di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 51 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la sua posizione integri un debito di custodia, con gestione di deposito o magazzino e correlativi movimenti di carico e scarico. La mera detenzione di beni in uso continuativo presso i singoli uffici, in quantità funzionale al loro ordinario funzionamento, configura un debito di vigilanza e resta esclusa dall’obbligo di rendicontazione contabile, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. In tale ipotesi difettano i presupposti normativi del giudizio di conto, che va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione della consegnataria di beni mobili di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto è stato depositato presso la Sezione nel settembre 2020, sottoscritto dalla consegnataria e corredato dal visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario.

Il magistrato istruttore, con la propria relazione, ha rilevato la mancanza dei presupposti di ammissibilità. La consegnataria ha elencato i beni inventariati, per la maggior parte specificandone consistenza e quantità iniziale e finale senza compilare le colonne di carico e scarico; per altri beni ha apposto una sigla, dalla quale risultava l’invarianza delle quantità. La consegnataria ha quindi depositato memoria chiedendo che il conto fosse dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro i quali hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La norma conferma che i consegnatari con semplice debito di vigilanza non sono tenuti alla rendicontazione contabile.

La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, chiarisce la distinzione. La posizione di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da approvvigionamenti, con obblighi di sorveglianza sul corretto impiego dei beni e di gestione delle scorte operative. La gestione si mantiene nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze di approvvigionamento periodico.

Quando invece la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento degli uffici, la detenzione assume i connotati di una vera gestione contabile, con debito di custodia, e diviene soggetta alla resa del conto e al giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie al loro funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione. La figura del consegnatario si caratterizza dunque per gestioni tipicamente finali di beni mobili, con movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto ricevuto in consegna.

Nel caso esaminato, i beni indicati negli elenchi risultavano in uso continuativo presso gli Uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Venendo meno i presupposti normativi, il Collegio dichiara il giudizio di conto improcedibile. Le spese sono compensate, trattandosi di giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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