Conto giudiziale dell’agente della riscossione: aggio trattenuto e versamento trimestrale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 36 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente esterno della riscossione si chiude in pareggio quando la differenza tra le somme riscosse e quelle versate all’ente corrisponde esattamente all’aggio che il concessionario è contrattualmente autorizzato a trattenere. La violazione del principio di annualità non può essere affermata in astratto, ma va verificata alla luce della disciplina dei versamenti dettata dall’ente locale, alla quale l’art. 181 d.lgs. n. 267/2000 rimette la previsione dei termini. Il pagamento eseguito entro il termine stabilito dall’amministrazione, nella specie il ventesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, è tempestivo. Accertati il pareggio e la regolarità del conto, il giudice contabile dispone il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il magistrato istruttore deferisce all’esame collegiale il conto giudiziale relativo all’esercizio 2018 di una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di un comune. La gestione contabile viene contestata sotto il profilo formale, per l’assenza del visto di regolarità e della relazione dell’organo di revisione richiesti dall’art. 139, comma 2, c.g.c., e sotto il profilo sostanziale, per la differenza non versata tra riscossioni e versamenti.

L’agente contabile eccepisce la correttezza della propria condotta, richiamando il contratto di concessione e la attestazione comunale che imponeva versamenti trimestrali al netto dell’aggio di propria competenza. Il pubblico ministero contabile conclude per la declaratoria di irregolarità e per la condanna dell’agente, tenuto conto dell’eventuale aggio dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto onerato il comune della trasmissione del provvedimento di parificazione e del visto di regolarità, nonché della relazione dell’organo di revisione. L’ordinanza istruttoria ha ricordato che l’omessa o inadeguata verifica dei conti degli agenti riscuotitori è idonea a fondare una responsabilità amministrativa dell’ente, richiamando gli artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 3, c.g.c. e il principio contabile applicato in materia di contabilità finanziaria.

In ottemperanza, il dirigente dell’area finanziaria ha prodotto il conto munito del visto e della relazione, attestando che la differenza tra riscossioni e versamenti corrisponde esattamente al corrispettivo di competenza del concessionario, trattenuto come contrattualmente previsto, e confermando il buon esito dei pagamenti.

Su queste basi la Corte ha ritenuto sussistente il pareggio del conto giudiziale. Quanto alla dedotta violazione dell’annualità, il Collegio ne ha precisato la portata: il canone generale vale per la gestione delle spese con fondo economale, per i servizi per conto terzi e per le partite di giro, ma richiede di essere enucleato in riferimento agli agenti esterni della riscossione.

La disciplina dei termini di versamento degli agenti contabili degli enti locali va individuata nel Titolo III del d.lgs. n. 267/2000, dedicato alla gestione del bilancio. L’art. 181, in particolare, rimette all’ente locale la previsione e la disciplina del versamento, ultima fase del procedimento dell’entrata; nello stesso senso il principio contabile applicato demanda al regolamento di contabilità le modalità del riscontro e del versamento in tesoreria.

Nel caso concreto il comune ha attestato che il concessionario doveva versare gli incassi trimestralmente, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre e al netto dell’aggio. Il versamento effettuato il 2 gennaio 2019 è dunque avvenuto nel rispetto dei termini fissati dall’amministrazione, ossia entro il ventesimo giorno successivo al trimestre ottobre-dicembre 2018.

Nessuna irregolarità può quindi essere addebitata all’agente. Dal duplice requisito del pareggio e della regolarità conseguono la declaratoria di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2018, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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