Pensione privilegiata indiretta al superstite di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 67 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento privilegiato di riversibilità in favore dei superstiti spetta anche quando il dante causa sia deceduto dopo la cessazione dal servizio, purché la morte sia conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. L’art. 92, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere il diritto in capo ai superstiti del titolare di pensione privilegiata diretta, non esaurisce la fattispecie: la disciplina è ricavabile dal sistema degli artt. 92 e 93 d.P.R. n. 1092/1973, perché l’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio si sostanzia nel decesso del pensionato. Ai fini dell’esenzione IRPEF di cui all’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, la qualità di vittima del dovere equiparata è provata dal decreto dell’amministrazione di appartenenza e non richiede il preventivo provvedimento del Ministero dell’Interno, cui compete la sola tenuta della graduatoria nazionale. L’eccezione di prescrizione quinquennale è superata dall’istanza amministrativa, idoneo atto interruttivo.
Il Fatto
I ricorrenti, vedova e figlio maggiorenne di un ex Maresciallo della Marina Militare, hanno chiesto all’INPS, con istanza del 28.10.2019, il pagamento della pensione privilegiata indiretta per il decesso del dante causa, ritenuto dipendente da causa di servizio. Hanno inoltre richiesto la ricostituzione del trattamento pensionistico con applicazione dell’esenzione IRPEF, in quanto familiari superstiti di vittima del dovere equiparata, sulla base del decreto del Ministero della Difesa.
Il dante causa era cessato dal servizio per dimissioni volontarie nel 2016 ed era deceduto nel 2018 per neoplasia al colon metastatico, riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere positivo del Comitato di Verifica per le cause di servizio. L’INPS, rimasto inerte, ha opposto il difetto del requisito del decesso in servizio e la carenza del provvedimento del Ministero dell’Interno ai fini del beneficio fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile la memoria depositata dalla parte ricorrente in vista dell’udienza, in quanto il rito pensionistico è ispirato al principio di oralità: art. 155 c.g.c., salvo autorizzazione del giudicante, non consente atti difensionali scritti ulteriori.
Sul merito, il Giudice ha ricostruito la distinzione tra pensione privilegiata indiretta, che spetta ai superstiti del soggetto deceduto a causa di servizio, e il trattamento di riversibilità in senso stretto, che presuppone un titolare di trattamento diretto. Ha richiamato l’art. 81 e l’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, rispettivamente per il coniuge superstite e per gli orfani, nonché gli artt. 92 e 93 dello stesso decreto.
Il primo comma dell’art. 92 disciplina il decesso del dipendente in servizio. Il quinto comma estende le disposizioni anche al caso del decesso del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile, avvenuto a causa delle infermità per le quali il trattamento era stato conseguito. La Corte ha ritenuto che la disciplina sia ricavabile dal complesso di tali disposizioni anche nell’ipotesi, non espressamente regolata, del decesso del titolare di pensione ordinaria per fatti di servizio.
Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha ritenuto la neoplasia causalmente connessa al servizio prestato a bordo di unità navali costruite in epoca di impiego diffuso dell’amianto, e il decreto del Ministero della Difesa che attesta la dipendenza del decesso da causa di servizio. L’istanza del 28.10.2019 è stata presentata nel termine di due anni dal decesso, ai sensi degli artt. 167 e 191 d.P.R. n. 1092/1973.
Quanto al figlio, la Corte ha accertato la condizione di orfano maggiorenne iscritto all’università, equiparato ai minorenni ai sensi dell’art. 82, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, sulla base della documentazione attestante l’iscrizione alla scuola di specializzazione. Ha poi riconosciuto il beneficio fiscale, chiarendo che il riconoscimento della qualità di vittima del dovere equiparata compete all’amministrazione di appartenenza e non al Ministero dell’Interno, secondo gli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 243/2006. L’eccezione di prescrizione è stata respinta, non essendo decorso il termine quinquennale tra l’istanza interruttiva e il deposito del ricorso. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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