Conto economale universitario irregolare per assenza di regolamento interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 337 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’estinzione quinquennale prevista dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto mediante il sistema SIRECO, che si realizza con l’accettazione della resa da parte della Segreteria, e non dalla mera sottoscrizione digitale del documento contabile. La mancata sottoscrizione del registro da parte dell’agente contabile e l’assenza di un formale provvedimento di parifica non integrano, di per sé, causa di improcedibilità quando la prassi dell’amministrazione non imponeva la sottoscrizione e la parifica risulta attestata per identità di esercizio e di procedura. Le irregolarità della gestione economale riconducibili a prassi interne non formalizzate e all’assenza di una cornice regolamentare specifica non si traducono in responsabilità dell’agente, ma impongono all’amministrazione l’adozione di misure organizzative idonee a garantire chiarezza, tracciabilità e legittimità della spesa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale riferito a un agente contabile dell’Università degli Studi di Padova per l’esercizio 2018. Il conto consisteva nella stampa del registro economale estratta dal sistema gestionale U-GOV, trasmessa all’ufficio di bilancio e depositata presso la Segreteria della Sezione con firma digitale del direttore dell’area finanza, responsabile del procedimento.
La relazione istruttoria evidenziava la mancanza della sottoscrizione dell’agente, l’assenza di un provvedimento di parifica e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, oltre a molteplici criticità sostanziali: causali generiche, anagrafiche generiche dei beneficiari, rimborsi ex post a dipendenti, spese non riconducibili ai requisiti di urgenza, imprevedibilità e modico valore, superamento della dotazione iniziale mediante reintegri. L’agente eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, contestava ogni addebito, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di estinzione. La resa del conto risulta effettuata tramite SIRECO il 21 novembre 2019 e accettata il 26 novembre 2019. La data del 13 novembre 2019, indicata dalla difesa, coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro e non con il perfezionamento giuridico del deposito, che l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. collega all’instaurazione del giudizio. Il termine quinquennale decorre dunque dal deposito rituale e la relazione di deferimento, depositata il 20 novembre 2024, lo ha validamente interrotto.
Quanto ai profili di improcedibilità, il Collegio osserva che la mancata sottoscrizione del registro da parte dell’agente non costituisce causa ostativa. L’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato, e la prassi dell’ateneo non prevedeva né richiedeva formalmente tale adempimento. Parimenti, l’assenza di un provvedimento specifico di parifica non blocca il giudizio: il decreto dirigenziale attestante l’esito positivo della parificazione per un conto del medesimo esercizio e della medesima procedura è estensibile per identità di gestione, e l’adempimento compete a un organo diverso dall’agente.
Nel merito, il conto presenta irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. La dotazione iniziale di euro 2.000,00 è stata superata fino a uscite per euro 4.896,99 mediante reintegri disposti senza deliberazione formale dell’organo competente. La maggior parte delle spese è stata erogata come rimborso a dipendenti su richieste ex post, in contrasto con l’art. 64 del Regolamento di ateneo e con i principi di trasparenza e controllo preventivo. Emergono inoltre rimborsi riferiti a esercizi precedenti, in violazione del principio di annualità e di competenza economica.
Il Collegio riconduce queste criticità a un assetto organizzativo carente. Il regolamento vigente nel 2018 non individuava le tipologie di spesa ammissibili né un sistema autorizzativo chiaro; il regolamento specifico sul fondo economale è stato adottato solo nel 2021. Il sistema U-GOV, obbligatorio, non esponeva i dati analitici e non consentiva una rappresentazione autonoma e trasparente delle operazioni. In questo contesto la responsabilità dell’agente va valutata alla luce del sistema in cui ha operato, non potendo egli fungere da mero esecutore di istanze di spesa altrui. Spetta all’amministrazione predisporre modelli gestionali coerenti con la rendicontazione giudiziale.
La Sezione dichiara pertanto l’irregolarità del conto, senza condanna dell’agente, demandando agli organi dell’ateneo l’adozione delle iniziative utili a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto dei legittimi motivi e per l’assenza di dati sensibili o di imputazioni di illecito.
Nota della Redazione
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