Revocazione contabile e sentenza penale successiva: inammissibile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 219 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione di cui all’art. 202, comma 1, lettera d), c.g.c. postula il rinvenimento, dopo la sentenza impugnata, di uno o più documenti decisivi ad essa preesistenti, che la parte non abbia potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Una sentenza penale, in quanto provvedimento decisorio, non rientra nella nozione di documento rilevante ai fini revocatori. La revocazione contabile non può fondarsi su una sentenza penale assolutoria successiva, poiché ciò attribuirebbe al giudicato penale un’efficacia extrapenale non prevista dalla legge e contraria al principio di autonomia e separatezza dei giudizi penale e contabile. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 202 c.g.c., che limita la revocazione ai documenti preesistenti, in coerenza con i valori di certezza del diritto e stabilità delle situazioni giuridiche.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato il ricorrente a pagare al Provveditorato alle Opere pubbliche una somma complessiva, già rivalutata, di euro 761.367,57, di cui euro 261.367,57 per danno da tangente ed euro 500.000,00 per danno all’immagine, oltre interessi e spese. La condanna si fondava sulla sentenza penale di patteggiamento del Tribunale, con la quale il ricorrente era stato condannato per concussione, corruzione e altri reati.
La sentenza di primo grado era stata confermata in appello da questa Sezione con la sentenza n. 193/2021. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, in sede di revisione penale e a seguito dell’irrevocabile assoluzione dei coimputati, aveva revocato la sentenza di condanna limitatamente ai capi n. 1, n. 2 e n. 4, perché il fatto non sussiste. Il condannato ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello contabile, chiedendo l’esclusione o la riduzione del danno all’immagine e la revoca del sequestro conservativo convertito in pignoramento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rivolto esclusivamente alla revocazione ex art. 202, comma 1, lettera d), c.g.c., la cui formulazione esige il rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario.
La Corte richiama la funzione eccezionale dell’istituto. La revocazione non consente il riesame della controversia, ma rimedia a situazioni patologiche che abbiano impedito la corretta formazione del giudizio. Il documento deve essere anteriore alla pronuncia revocanda, poiché il rinvenimento ne postula logicamente la preesistenza, e deve essere decisivo, ossia idoneo a provocare una statuizione di segno opposto.
Su queste basi il ricorso è inammissibile. Una sentenza penale, trattandosi di provvedimento decisorio, non può rientrare nella nozione di documento di cui alla lett. d). Anche ammettendo per astratta ipotesi il contrario, il presupposto revocatorio esige un documento preesistente, mentre la sentenza della Corte d’Appello di Venezia è certamente successiva alla decisione contabile.
Difetta, inoltre, il carattere della decisività. La sentenza penale invocata non è pienamente sovrapponibile alla sentenza contabile, avendo riguardato solo i capi n. 1, n. 2 e n. 4 e lasciando intatte le condanne per i capi n. 3, n. 5, n. 11 e n. 12. In particolare, non risulta oggetto di revisione la condanna per aver costretto un imprenditore a promettere e consegnare ingenti somme e altre utilità.
La Corte esclude altresì la pertinenza della diversa ipotesi di cui alla lettera g), non invocata dal ricorrente, che richiede il contrasto con un giudicato formatosi precedentemente. Ammettere la revocazione contabile a seguito di una sentenza penale assolutoria successiva significherebbe riconoscere al giudicato penale un’efficacia extrapenale non prevista dal legislatore, in contrasto con l’autonomia dei giudizi e con l’espunzione del principio di pregiudizialità penale.
Infine, la Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 202 c.g.c. prospettata dalla difesa in udienza. La norma, escludendo la rilevanza di documenti successivi, è coerente con i valori di certezza del diritto e stabilità delle situazioni giuridiche, non essendo coinvolta la preminente finalità di tutela della libertà personale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese di giudizio a carico del soccombente.
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Nota della Redazione
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