Omesso aggiornamento ISTAT costo costruzione e responsabilità dirigente tecnico comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 208 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo di costruzione, l’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 impone ai comuni di adeguare annualmente e autonomamente il costo di costruzione alla variazione accertata dall’ISTAT, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali. Il dirigente tecnico comunale che ometta tale adeguamento risponde a titolo di colpa grave, per evidente trasgressione di obblighi di servizio riconoscibili per dovere d’ufficio. Il danno erariale da mancata entrata si realizza, secondo Sezioni Riunite n. 27/2021/QM/PROC, al momento della scadenza del termine decennale di prescrizione del diritto alla riscossione. Nel quantum, il concorso causale dell’ente che non si attivi tempestivamente per il recupero impone di ridurre proporzionalmente l’addebito al dirigente.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato due dirigenti dell’ufficio tecnico di un comune pugliese per il risarcimento del danno derivato dal mancato adeguamento alle variazioni ISTAT del costo di costruzione dovuto sui permessi rilasciati dal 2008 al 2011. Il danno è stato quantificato in relazione al periodo in cui ciascuno aveva ricoperto l’incarico; per il solo convenuto, la pretesa ammontava a 13.666,61.
La sentenza n. 556/2019 di primo grado aveva accolto la domanda solo verso il convenuto, assolvendo l’altra dirigente per difetto di colpa grave. La pronuncia è stata riformata per inesistenza della notifica dalla Sez. III n. 130/2023, che ha disposto il rinvio al primo giudice in diversa composizione. La Procura ha riassunto il giudizio; il convenuto ha eccepito l’inammissibilità per difetto di attualità del danno e, nel merito, l’insussistenza della colpa e l’interruzione del nesso causale per la tardiva attività recuperatoria dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Il d.P.R. n. 380/2001 rimette alle regioni la determinazione periodica del costo di costruzione e, in caso di inerzia, ne prevede l’adeguamento annuale e autonomo in base alla variazione ISTAT. La legge regionale pugliese n. 1/2007 ha confermato il costo base di 594,00/mq, prevedendo il successivo aggiornamento ad opera dei comuni. Le delibere di Giunta n. 2268/2008 e n. 2081/2009 hanno fissato il valore in 646,18 per il 2009 e il 2010.
L’eccezione preliminare di inammissibilità è accolta solo in parte. Richiamando l’art. 100 cod. proc. civ. e l’art. 7, comma 2, c.g.c., la Corte applica il principio di Sezioni Riunite n. 27/2021/QM/PROC: la pretesa risarcitoria è scrutinabile solo per i permessi per i quali la richiesta di conguaglio è tardiva e non ha prodotto incasso.
Sul punto la documentazione conferma che gli avvisi di recupero del 2021 sono intervenuti oltre il termine decennale per la quasi totalità dei titoli rilasciati dal 2008 al 2010 e per alcuni del 2011. La restante parte della domanda è pertanto inammissibile.
Nel merito, il convenuto, in qualità di architetto e responsabile dell’ufficio tecnico, era tenuto a conoscere la normativa sulla maggiorazione dei costi; né ha allegato o provato difficoltà interpretative. La condotta integra la colpa grave. Tuttavia il danno è stato concorso da altri fattori: il comune non si è attivato tempestivamente dopo la cessazione del convenuto, lasciando decorrere la prescrizione. Per questo alla condotta del dirigente è imputata una quota del 30% del danno rideterminato, con condanna a 2.858,00, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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