Dichiarazioni eccessive intenzionali e revoca integrale degli aiuti PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 171 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi agricoli comunitari, la disponibilità dei terreni deve essere fondata su un titolo giuridicamente idoneo (proprietà, affitto o comodato) e debitamente documentato, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. La dichiarazione di superfici sine titulo integra una dichiarazione eccessiva intenzionale ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato, e successive riproduzioni normative (art. 60 reg. n. 1122/2009/CE). In tale ipotesi, l’intero aiuto economico è revocato, senza che possa farsi luogo ad alcuna “prova di resistenza” circa la capacità dei titoli posseduti rispetto alla superficie dichiarata. Ne consegue che il danno erariale coincide con l’intero importo dei contributi indebitamente percepiti, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia ha citato in giudizio un imprenditore agricolo per aver percepito, per le campagne 2017-2018, contributi AGE.A. per un totale di euro 117.022,14. L’accertamento, svolto dalla Guardia di Finanza, ha rivelato che l’uomo aveva dichiarato la conduzione in affitto di terreni siti in Ragusa, Monterosso Almo e Giarratana senza averne titolo, producendo contratti con firme disconosciute dai proprietari. Le indagini hanno quantificato in oltre 62 ettari la superficie dichiarata sine titulo su una superficie aziendale dichiarata di circa 190 ettari.
Il convenuto, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. La notifica è avvenuta al domicilio digitale assegnato d’ufficio, a seguito della cancellazione del precedente indirizzo PEC, non più operativo.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, ritenendo rituali le notifiche effettuate al domicilio digitale di ufficio ex art. 37 del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012), come da ultimo modificato dalla legge n. 120/2020. La Corte ha osservato come la mancata attività del domicilio digitale dell’impresa non possa frustrare le finalità del sistema di pubblicità legale del Registro delle imprese, cui i terzi devono poter fare affidamento.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. La Corte ha accertato che l’AGEA ha erogato i contributi in ragione di una documentazione falsa, in quanto i contratti di affitto prodotti erano stati disconosciuti dai proprietari: alcuni fondi non erano mai stati concessi, altri erano stati oggetto solo di cessione di erbe spontanee. Tali circostanze hanno integrato l’elemento soggettivo del dolo.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo civilistico che attribuisca la disponibilità della superficie. Ha poi evidenziato la natura sanzionatoria delle disposizioni europee in tema di dichiarazioni eccessive intenzionali, ripercorrendo l’evoluzione normativa dal regolamento n. 796/2004 fino all’art. 60 del regolamento n. 1306/2013, che esclude ogni tolleranza quando la differenza tra superficie dichiarata e determinata superi determinate soglie, con conseguente revoca dell’intero aiuto, a prescindere dall’esito di una valutazione di proporzionalità tra titoli disponibili e superficie dichiarata.
Il danno erariale è stato, quindi, individuato nell’intero ammontare dei contributi indebitamente percepiti, pari a euro 117.022,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il convenuto è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giustizia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.