Conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 170 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia legato da un debito di custodia, che implica la gestione di un deposito o magazzino con consistenze e movimenti di carico e scarico. Ove invece gravi sul consegnatario un mero debito di vigilanza, limitato alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici, difetta la qualità di agente contabile e viene meno il presupposto normativo del giudizio di conto. Ne deriva la improcedibilità del giudizio, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La mera elencazione inventariale dei beni in uso non integra la gestione di magazzino richiesta dal modello di legge.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2015 da un agente indicato come consegnatario di beni mobili di un Comune. Il magistrato istruttore, con la relazione d’irregolarità, ha rilevato l’insussistenza degli elementi per una proposta di dichiarazione di regolarità e di discarico, deferendo il conto all’esame del Collegio.

Il conto risulta trasmesso all’Amministrazione in data imprecisata e depositato presso la Sezione oltre il termine previsto dalla normativa sugli enti locali; manca il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario e non è stato depositato l’atto di nomina dell’agente contabile. Il consegnatario ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuto alla resa del conto, perché legato da un obbligo di mera vigilanza e non di custodia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La formula è ampia e richiama la gestione, non la sola custodia o consegna, riferendosi ai beni senza distinzione.

Tuttavia, per i beni mobili degli enti locali è principio consolidato che soltanto i consegnatari per debito di custodia siano tenuti alla resa del conto. La Corte richiama in proposito le pronunce delle Sezioni Abruzzo, Piemonte e Veneto, e ricorda che per i beni immobili l’obbligo non sussiste affatto.

Il discrimine è ricostruito sulla natura dell’incarico. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio.

La Corte precisa che, se la giacenza presso i singoli uffici eccede per qualità o quantità la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa non serve al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude dunque che gravava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile; essendo limitato a questioni preliminari, non si pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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