Danno erariale da sviamento del contributo pubblico e responsabilità solidale dell’amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 20 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e i soggetti privati che, disponendo della somma in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustrano lo scopo perseguito dall’ente. Il percettore del finanziamento risponde pertanto davanti alla Corte dei conti quando distoglie le risorse dalle finalità cui erano preordinate. La responsabilità erariale attinge anche gli amministratori della società beneficiaria, in virtù del rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Il parametro della giurisdizione contabile è dato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi e dal dovere di assicurarne l’utilizzo per i fini destinati.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato davanti alla Sezione giurisdizionale una società cooperativa, in persona del curatore fallimentare, e il suo amministratore delegato e poi presidente del consiglio di amministrazione. Oggetto della domanda è la somma di euro 17.708,27, richiesta a titolo di danno erariale in favore di Finpiemonte.

La società aveva ottenuto un finanziamento regionale per l’acquisto di attrezzature, da realizzare entro ventiquattro mesi dall’erogazione. La rendicontazione prodotta era stata ritenuta gravemente carente dall’ente erogatore, che aveva chiesto integrazioni mai fornite. Ne era seguita la revoca del contributo e l’intimazione di restituzione della quota di credito per capitale. La Procura ha fondato la responsabilità sullo sviamento del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione dichiara la contumacia dei convenuti, stante la ritualità delle notifiche, a mezzo PEC per la società e a mani proprie per la persona fisica, ai sensi dell’articolo 93 c.g.c.

Nel merito la domanda è accolta. La Corte richiama l’orientamento consolidato della Suprema Corte, da ultimo le Sezioni Unite n. 111 del 2020, secondo cui in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice e i privati che, disponendo della somma in modo diverso dal preventivato, frustrano lo scopo perseguito. Il percettore risponde qualora distolga le risorse dalle finalità preordinate.

Quanto alla posizione dell’amministratore, la Sezione richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013: quando il fruitore dei fondi è una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Il parametro è la provenienza dal bilancio pubblico delle somme e il dovere di assicurarne l’utilizzo per i fini destinati.

Dalla documentazione emerge che la domanda di agevolazione fu presentata nel luglio 2013 e che il finanziamento fu concesso nell’agosto 2013, con obbligo di realizzazione entro ventiquattro mesi. A fronte della rendicontazione, l’ente erogatore chiese un’integrazione con la descrizione dei beni e le fatture, mai trasmessa. Il Programma regionale degli interventi, integrato da due delibere di giunta, prevedeva l’obbligo di realizzazione del programma e la trasmissione del rendiconto finale entro trenta giorni dall’ultimazione. L’inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca, costituisce elemento indiziario dello sviamento delle risorse pubbliche.

La Corte osserva che la mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile di necessaria documentazione della spesa, richiamando la Sez. III app. n. 152 del 2020 e precedenti della Sezione Piemonte. Nella fattispecie il mancato invio della documentazione, nonostante i solleciti, induce a ritenere sussistente fin dalla presentazione della domanda una volontà fraudolenta di distrazione del contributo dalla finalità dichiarata. La revoca è quindi legittima e la condotta appare chiaramente dolosa. Del danno rispondono solidalmente la società e l’amministratore che ha richiesto il finanziamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Erario. Il collegio dispone inoltre l’annotazione ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 e l’omissione delle generalità delle persone fisiche in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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