Conto del consegnatario irregolare senza modelli e relazione di controllo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 184 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente consegnatario di beni mobili è costituito in giudizio per il solo fatto del deposito del conto, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., restando la trasmissione del conto a cura dell’amministrazione un mero adempimento amministrativo. Il conto giudiziale è irregolare quando si sostanzia nel solo modello 16/M e omette i modelli analitici delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., integra autonoma causa di irregolarità. Alla verifica del conto non può supplirsi con controlli interni all’amministrazione, essendo la giurisdizione contabile ineludibile ex art. 103, comma 2, Cost.
Il Fatto
Il magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione giurisdizionale in ordine alle irregolarità del conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un ente militare, per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 e depositato il 13.07.2022. Il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni.
Non era stato utilizzato il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 e non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. Non risultando possibile l’approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell’agente, il magistrato chiedeva la fissazione dell’udienza. L’agente e l’amministrazione militare depositavano memorie difensive; il pubblico ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 137 c.g.c. e dalla giurisprudenza costituzionale per ricostruire la funzione del giudizio di conto, quale procedura necessaria a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso. Il giudizio ha come destinatari gli agenti contabili, non gli ordinatori di spesa, ed è funzionale a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.
Da tale premessa deriva che referente del conto giudiziale è esclusivamente l’agente contabile, e non l’amministrazione o chi assume la responsabilità della trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale, costituendo quest’ultima un mero adempimento amministrativo, ontologicamente diverso dalla resa del conto. L’agente è automaticamente costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, ex art. 140, comma 3, c.g.c.
L’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., non consente che alla verifica del conto si supplisca con verifiche interne, ancorché regolate dalla stessa amministrazione. L’ordinamento attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni.
Nel merito, il consegnatario di beni mobili assume un pregnante obbligo di custodia e deve rendere il conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, dimostrando il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel conto compilato sul modello 16/M. Il Collegio chiarisce che l’adozione del modello 24 non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare, ma il conto deve comunque esibire i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3.
Le stesse Istruzioni tecnico-applicative al D.M. 20 dicembre 2006 indicano il modello 16/M come uno soltanto dei documenti del conto, insieme agli ordini di carico e scarico, al prospetto analitico delle consistenze (modello 11/M) e ai riepiloghi valutativi (modelli 9/M e 10/M). L’intera documentazione, e non il solo modello CM/4, integra il conto giudiziale e deve essere trasmessa alla Corte. La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno costituisce autonoma irregolarità, non consentendo il riscontro delle attività di verifica interna. Il conto è pertanto irregolare e non può procedersi all’approvazione e al discarico.
Nota della Redazione
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