Conto giudiziale irregolare per scritture contabili non tenute (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 163 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si conclude con la dichiarazione di irregolarità quando l’agente contabile abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili e nel ricevimento o nella spedizione del danaro e delle cose mobili, ai sensi dell’art. 194, secondo comma, del r.d. n. 827/1924. La mancata tenuta del giornale di cassa e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione integrano violazione degli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili. L’irregolarità formale non si traduce automaticamente in addebito: se le riscossioni rendicontate sul conto quadrano con le ricevute in atti e i versamenti in tesoreria corrispondono alle somme riscosse, il conto è dichiarato irregolare senza ammanco. La trasmissione del provvedimento all’amministrazione di appartenenza dell’agente non richiede autonoma statuizione, essendo essa parte necessaria del giudizio.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha chiesto che fosse dichiarata l’irregolarità del conto giudiziale relativo all’esercizio 2016, reso dall’agente contabile addetto alla riscossione dei proventi sull’alienazione di immobili, per un complessivo importo di oltre un milione di euro. Il conto discendeva da separata iscrizione a ruolo di gestioni disomogenee riunite in un originario conto cumulativo. Con sentenza n. 59/2023 questa Sezione, rilevato che il prospetto conteneva sub-conti mensili con ordinata ripartizione interna, aveva disposto la separata iscrizione a ruolo allo scopo di ricostruire le singole gestioni.
L’istruttoria ha evidenziato irregolarità formali e contabili: il conto non conteneva tutti gli elementi del modello ministeriale, mancava il giornale di cassa, la numerazione delle ricevute non era consequenziale. Alcune bollette di riscossione risultavano mancanti, ma l’amministrazione ha attestato che esse non erano associabili ad alcun conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto, oltre alle ragioni già indicate nella sentenza n. 59/2023, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute, mentre la sezione relativa ai versamenti in tesoreria riporta solo i numeri delle reversali, senza date delle quietanze e singoli importi.
La Corte richiama l’art. 194, secondo comma, del r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti. Richiama altresì l’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale e l’art. 81, settimo comma, del regolamento di contabilità, che onera l’agente dell’aggiornamento dei registri numerati e vidimati. Risultano così disattesi gli obblighi di tenuta dei registri: manca la prescritta tenuta del giornale di cassa e sussiste un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute.
Sotto il profilo delle ricevute mancanti, la Corte prende atto della dichiarazione dell’amministrazione: le bollette non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché la gestione, per tale aspetto, non può dirsi irregolare. Accertata la quadratura tra riscossioni rendicontate e ricevute in atti, e rilevato che i versamenti in tesoreria, pur effettuati da soggetto diverso dall’agente, corrispondono alle somme riscosse, il conto è dichiarato irregolare senza ammanco.
Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214/1934, la Corte osserva che tutte le sentenze in materia di conti giudiziali sono comunicate all’amministrazione di appartenenza, parte necessaria del giudizio. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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