Inammissibile il ricorso che oppone la propria ricostruzione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 14698 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso con cui si denunzi l’errata interpretazione del contratto limitandosi a enunciare i criteri legali di ermeneutica, senza argomentare la censura e senza contrapporre alle rationes decidendi una ricostruzione alternativa sostenuta da specifiche ragioni. La parte che invochi l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. non può opporre alla motivata valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito la propria diversa lettura della quaestio facti. Il ricorso deve inoltre rispettare il requisito di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., riportando il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la doglianza, senza costringere la Corte a ricercarli altrove.
Il Fatto
Una Regione conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, una società di riscossione, in liquidazione, e la compagnia assicurativa che aveva prestato una polizza fideiussoria a garanzia delle somme dovute per il mancato riversamento di imposte automobilistiche riscosse nel triennio 2009-2011. Chiedeva la condanna solidale al pagamento dell’importo, oltre accessori.
Il Tribunale, separata la causa per inesistenza della società concessionaria, accoglieva la domanda nei confronti della assicuratrice. La Corte d’Appello rigettava il gravame della compagnia. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, resistito dalla Regione con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza di appello per avere assunto a riferimento, nel quantificare l’importo garantito, il massimale vigente al momento dell’escussione della polizza e non quello originario, sostenendo che le appendici contrattuali si limitassero a prorogare l’efficacia della cauzione senza duplicare il massimale, rimasto unico per l’intero periodo.
La Corte rileva anzitutto che il motivo è incentrato sull’ermeneutica contrattuale e che la ricorrente si limita a enunciare i criteri legali d’interpretazione senza argomentare la censura. La doglianza resta così allo stato di apodittica e non è idonea a scalfire le rationes decidendi dell’impugnata sentenza: alla motivata valutazione delle risultanze processuali si contrappone la sola diversa ricostruzione della quaestio facti, inammissibile in sede di legittimità. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 34476 del 2019, nonché Cass. n. 5987 del 2021 e Cass. n. 1620 del 2016.
Un secondo e autonomo profilo di inammissibilità attiene al requisito di specificità del ricorso. La ricorrente si limita a richiamare genericamente gli atti difensivi e la documentazione versata in atti, senza riportarne il contenuto, e non trascrive la polizza assicurativa né le relative appendici, delle quali non indica la localizzazione. È violato pertanto l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che impone di garantire alla Corte piena cognizione del fatto sostanziale e processuale senza necessità di attingere ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata (richiamate Cass. n. 8117 del 2022 e Sezioni Unite n. 30754 del 2018).
La Corte chiarisce che tale valutazione non risponde a un formalismo fine a sé stesso, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, ribaditi dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, ma costituisce applicazione del principio di specificità del gravame, tanto più stringente nel giudizio a critica vincolata. Dall’inammissibilità dell’unico motivo deriva l’inammissibilità integrale del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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