Ricorso telematico incompleto depositato oltre termine è improcedibile (Cass. civ. Sez. I n. 17153 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile telematico la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento del deposito, ma la sua efficacia è anticipata e provvisoria, restando subordinata all’esito positivo delle successive PEC, da ultimo quella di accettazione da parte della Cancelleria. Ove l’iter non si completi, il deposito, pur perfetto, non è efficace perché inidoneo al raggiungimento dello scopo, con conseguente improcedibilità del ricorso. La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede la prova che la decadenza derivi da causa non imputabile alla parte, assoluta e non ascrivibile al difensore: il mancato rispetto delle specifiche tecniche del deposito telematico integra fattore imputabile. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e preclude l’esame del ricorso anche per rilevarne l’inammissibilità.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo relativo al rimborso di un finanziamento concesso per l’acquisto di azioni. La ricorrente aveva sostenuto che l’operazione andasse qualificata come prestazione di servizi di investimento, non come mero finanziamento, con conseguente nullità dei contratti collegati.
Il ricorso viene notificato il 14 settembre 2022. Il termine ex art. 369 cod. proc. civ., pari a venti giorni, scade il 4 ottobre 2022. Il deposito telematico effettuato in quella data non si completa: la ricorrente tenta un nuovo deposito il 6 ottobre 2022 e chiede la rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., allegando di non aver ricevuto la c.d. terza PEC.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del perfezionamento del deposito telematico nel termine perentorio. Richiamando le Sezioni Unite n. 22834 del 2022 e altre pronunce conformi, si afferma che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna segna il momento in cui il deposito si considera perfezionato e costituisce il riferimento per valutarne la tempestività. Tuttavia, precisa la Corte, tale efficacia è anticipata e meramente provvisoria, perché resta subordinata all’esito positivo delle PEC successive: quella di “esito controlli automatici deposito” e quella di “accettazione deposito”.
Lo scopo del deposito non è raggiunto finché non interviene l’accettazione da parte della Cancelleria, che rende l’atto conoscibile alle parti e al giudice. Se l’iter si interrompe, il deposito, pur perfetto, non può dirsi efficace. Richiamando la Sez. III n. 19307 del 2023 e la Sez. I n. 11706 del 2024, la Corte ne trae la conseguenza dell’improcedibilità.
Il passaggio decisivo riguarda l’istanza di rimessione in termini. La Corte ricorda che l’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, esige la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà, con caratteri di assolutezza e non di mera difficoltà, e non ascrivibile al difensore. Nel caso concreto la documentazione allegata dimostra il contrario: una comunicazione del Gruppo Referenti Processo Telematico Cassazione aveva segnalato che il deposito non era pervenuto perché la lunghezza dell’oggetto era troppo grande.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche del processo civile telematico, note e doverosamente conoscibili, integra quindi un fattore direttamente imputabile alla parte. L’istanza va disattesa e il ricorso dichiarato improcedibile. La Corte esclude il contrasto con l’art. 6 CEDU, richiamando la sentenza della Corte EDU del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia: l’improcedibilità è sanzione adeguata a garantire il rapido svolgimento del giudizio di legittimità e non compromette il diritto di accesso a un tribunale.
Infine, l’improcedibilità preclude l’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 22074 del 2023: quando il ricorso è improcedibile, l’esame dell’atto non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità. Segue la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e il rilievo dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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