Conto corrente bancario: nullità della lettera contratto priva di specifica approvazione (Cass. civ. Sez. I n. 34628 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 342/1999 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 non è sufficiente a legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo necessaria una specifica pattuizione scritta tra le parti. La nullità della lettera contratto di credito per mancata specifica approvazione scritta delle condizioni economiche da parte del correntista integra un profilo di validità che il giudice d’appello può rilevare d’ufficio, in assenza di un vincolo di giudicato interno sul punto. È inammissibile il motivo di ricorso che assuma a oggetto di interpretazione un regolamento negoziale la cui valenza sia stata radicalmente esclusa dalla sentenza impugnata, ove tale ratio decidendi non sia stata specificamente impugnata.
Il Fatto
Un istituto di credito conveniva in giudizio la correntista per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, decidendo sugli appelli principale e incidentale avverso la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 965/2018, aveva respinto l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, rideterminato il saldo del conto corrente in favore della correntista.
La società correntista aveva contestato il rapporto deducendo l’assenza di valide pattuizioni scritte su interessi, anatocismo, spese e commissione di massimo scoperto, con richiesta di rideterminazione del saldo. La banca ricorreva per cassazione affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla legittimità della lettera contratto di credito del 16 febbraio 2006 e sui pretesi profili di giudicato interno.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato, sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso su questione coperta da giudicato e non impugnata dalla controparte, con riferimento alla validità della lettera contratto di credito. La Corte ha rilevato che il giudice di prime cure aveva già espunto l’anatocismo per il periodo anteriore al 1° luglio 2000, ogni altra voce di spesa, la commissione di massimo scoperto e il tasso ultralegale, proprio in ragione della inesistenza di idonea pattuizione scritta.
Su questa base, il ricorrente non era gravato dell’onere di impugnazione se non in relazione al solo profilo che aveva formato oggetto di specifico motivo di appello, ossia il riconoscimento della capitalizzazione per il periodo successivo al 1° luglio 2000. Il primo motivo è stato quindi dichiarato infondato.
La Corte ha poi escluso che sulla validità della lettera del 16 febbraio 2006 si fosse formato alcun giudicato. Il giudice di prime cure aveva escluso la nullità della lettera solo sotto il profilo dell’assenza di sottoscrizione della banca, senza occuparsi degli altri profili di validità. Ne consegue che la nullità per mancata specifica approvazione delle condizioni da parte della correntista ben poteva essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’appello, senza incorrere in alcuna preclusione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché individuava quale regolamento negoziale da interpretare proprio la lettera del 16 febbraio 2006, la cui valenza era stata radicalmente esclusa dalla Corte territoriale per la mancata sottoscrizione della correntista, senza che tale ratio decidendi fosse stata specificamente impugnata. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il terzo motivo, ancora una volta incentrato sulla medesima lettera e sulla commissione di massimo scoperto, rispetto al quale la Corte ha ribadito il richiamo alla ratio non impugnata fondata sull’assenza di specifica approvazione scritta.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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