Il datore ripete solo il netto non le ritenute fiscali mai percepite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6397 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto a ripetere esclusivamente quanto il lavoratore ha effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Il venir meno, con effetto ex tunc, dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso è sorto ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo.

Il Fatto

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, ottenendo la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto a tempo determinato, con costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e condanna della società alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

La società propose ricorso per cassazione. Con una precedente ordinanza la S.C. aveva cassato la pronuncia unicamente in tema di risarcimento del danno, per tener conto dello ius superveniens di cui all’art. 32 legge n. 183 del 2010. Come giudice di rinvio, la Corte d’Appello di Roma condannò la società a pagare circa quattro mensilità, ma pose a carico del lavoratore la restituzione dell’importo lordo percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Il lavoratore ha impugnato la decisione in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha articolato tre motivi: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; violazione dell’art. 2033 cod. civ. per aver disposto il recupero al lordo delle ritenute; falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. n. 917/86.

Il primo motivo è stato respinto. La Corte ha ricordato che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda con contenuto concreto. Nel caso di specie la Corte distrettuale si era pronunciata, rilevando che era pacifico tra le parti che la società aveva corrisposto al lavoratore la somma lorda indicata: si trattava dunque di accertamento di merito, insindacabile.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di riforma della sentenza, il datore può ripetere solo il netto effettivamente percepito. La disciplina applicabile è quella dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973: il rimborso fiscale spetta a chi ha eseguito il versamento, anche nell’ipotesi di inesistenza parziale dell’obbligo. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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