Contributi consortili: valida la riscossione anche senza trascrizione del perimetro (Cass. civ. Sez. V n. 11238 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, la trascrizione del perimetro di contribuenza, prevista dall’art. 10, comma 2, r.d. n. 215/1933, assolve a una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che la sua omissione non comporta di per sé l’insussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo. L’adozione del piano di classifica e l’inclusione del fondo nel perimetro ingenerano una presunzione juris tantum di esistenza del beneficio fondiario: il contribuente che contesti la cartella deve dedurre la specifica illegittimità del piano, mentre in difetto di contestazione grava su di lui la prova contraria dell’assenza di vantaggio. Il riferimento alla condizionalità comunitaria è inconferente rispetto agli oneri tributari dei proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione gli aveva intimato il versamento di poco più di mille euro a titolo di quota consortile per l’anno 2012, in favore del Consorzio di bonifica. Deduceva che i propri terreni non erano irrigati dal 2007 a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’acqua e che il fondo non rientrava nel perimetro di contribuenza, non essendo stata dimostrata la relativa trascrizione.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale confermava la debenza, valorizzando la relazione tecnica del Consorzio, dalla quale emergeva che l’intera superficie ricadeva nell’area irrigua attrezzata del comprensorio e beneficiava delle grandi opere idrauliche di captazione e adduzione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il Consorzio resisteva con controricorso ed eccepiva l’esistenza di un giudicato esterno.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno, ritenendola infondata: l’efficacia vincolante del giudicato su annualità diverse presuppone identità e continuità dei presupposti fattuali del rapporto impositivo, e le pronunce richiamate dal Consorzio non avevano risolto la questione della mancata trascrizione del piano di contribuenza.

Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per la mancata indicazione di una parte processuale, è dichiarato inammissibile, poiché la riunione dei giudizi trovava titolo nell’ordinanza che l’aveva disposta e l’unico soggetto interessato a dolersi dell’omessa pronuncia sul distinto ricorso era il germano del contribuente, non il ricorrente.

Il terzo motivo, concernente il vizio di motivazione apparente o contraddittoria, è respinto. La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o in motivazione perplessa, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto la CTR aveva dato conto delle ragioni della decisione traendole dalla relazione tecnica del Consorzio.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte rileva che la contestazione relativa all’omessa trascrizione del piano di classifica era stata dedotta solo in appello e, comunque, non risultava riportata nei motivi di ricorso: difetta l’esposizione sommaria dei fatti e opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, temperato, alla luce della sentenza CEDU Succi c. Italia del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, ma non al punto da esimere dal- l’indicazione circostanziata degli atti del giudizio di merito.

Nel merito, la Corte ribadisce che la trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e non incide sull’esistenza dell’obbligazione; che l’art. 21 r.d. n. 215/1933 configura il contributo come onere reale; che i benefici si presumono in ragione dell’adozione del piano di classifica e dell’inclusione del fondo, spettando al proprietario la prova contraria. La chiusura delle bocchette di adduzione per morosità del contribuente non esonera dagli oneri consortili. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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