Leasing: cumulo interessi moratori e corrispettivi escluso per verifica usurarietà (Cass. civ. Sez. 1 n. 3559 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. è rispettata anche in caso di richiamo numerico a clausole onerose e non, purché non cumulativo, salvo che il richiamo cumulativo sia accompagnato da un’indicazione, ancorché sommaria, del loro contenuto. In tema di usura, ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile cumulare materialmente interessi corrispettivi e interessi moratori, stante la loro diversa funzione; il tasso-soglia per i moratori è dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media, moltiplicato per il coefficiente e con l’aggiunta dei punti percentuali di tolleranza ex art. 2, comma 4, l. n. 108/1996. La clausola di salvaguardia trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari in una specifica obbligazione contrattuale della banca, con onere della prova a suo carico. Nel leasing immobiliare, la mancata indicazione del “tasso leasing” non viola l’art. 117 t.u.b. se determinabile per relationem.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano aveva accertato la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare intercorso tra la società utilizzatrice (poi divenuta l’odierna ricorrente) e la società di leasing, condannando l’utilizzatrice al rilascio dell’immobile. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 dicembre 2020, aveva respinto il gravame, confermando la decisione. La società utilizzatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al difetto di rappresentanza sostanziale dell’amministratore delegato che aveva conferito la procura al difensore della banca. Il ricorrente non aveva impugnato una delle rationes decidendi della sentenza — l’attestazione notarile, valida fino a querela di falso, dei poteri del conferente — che da sola era sufficiente a sorreggere la decisione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la specifica approvazione della clausola vessatoria di deroga alla competenza è valida anche in presenza di un accorpamento di clausole, purché il richiamo non si esaurisca nella mera indicazione numerica ma sia accompagnato da una menzione, ancorché sintetica, del contenuto. Il motivo è stato quindi ritenuto infondato, con conferma del principio espresso dalle precedenti pronunce citate.

Sul terzo motivo, concernente la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, la Corte ha ribadito che non è possibile procedere al cumulo materiale tra interessi corrispettivi e interessi moratori, dovendosi procedere al calcolo separato della loro incidenza. Per i moratori, ove non rilevati nei decreti ministeriali, il confronto avviene tra il tasso effettivo globale, comprensivo della mora, e il TEGM maggiorato di 2,1 punti percentuali. La Corte ha inoltre chiarito che la censura sulla portata della clausola di salvaguardia è rimessa all’interpretazione del giudice di merito, mentre l’accertamento del superamento della soglia era stato positivamente escluso dalla sentenza impugnata. La clausola di salvaguardia, ove presente, trasforma il divieto legale in una obbligazione contrattuale a carico della banca, con conseguente onere probatorio a suo carico.

Infine, il quarto motivo è stato ritenuto privo di fondamento: la Corte territoriale aveva accertato la leggibilità del contratto e la determinabilità dell’oggetto per relationem, attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza margini di incertezza o discrezionalità per la società di leasing. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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